testi ed ipertesti

Sussidiario di diritto penale
Parte speciale
a cura di F. Giunta

20. La fattispecie del riciclaggio

 

 20.1. In base al testo vigente dell’art. 648-bis, commette riciclaggio chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa.

 Per quanto riguarda il soggetto attivo e la provenienza dell’oggetto materiale dal delitto presupposto, vale in termini generali quanto si è già detto in relazione alla ricettazione, che presenta la stessa struttura.

 Con riguardo al primo requisito, va ricordato inoltre che il reato è aggravato se il fatto è commesso nell’esercizio di una attività professionale. Quest’ultima può essere manuale o intellettuale, a scopo di lucro o gratuita, lecita o abusiva, svolta in via esclusiva o meno. Poiché la norma parla di “esercizio di un’attività”, l’aggravante non trova applicazione quando la condotta di riciclaggio interviene nel compimento di un unico e occasionale atto professionale.

 20.2. In relazione alla provenienza da delitto, la giurisprudenza include tra i reati presupposto l’associazione mafiosa di cui all’art. 416-bis c.p., anche quando “quest’ultima abbia tra i suoi scopi quello del perseguimento di attività formalmente lecite, conseguite attraverso il metodo mafioso”. Si ritiene che “sia la stessa associazione mafiosa a creare direttamente i proventi suscettibili di essere ‘ripuliti’ senza la necessità della commissione di altri reati da configurare come fine dell’associazione”@.

 Anche i reati tributari vengono considerati “presupposto”@. A questo orientamento di pensiero si obietta che i reati tributari consentono al loro autore il mancato esborso di denaro proveniente da attività del tutto lecite fra le quali, in primis, vi è quella di impresa. In altre parole l’utilità tipica del reato tributario non consiste in un valore pervenuto nel patrimonio dell’evasore bensì nella mancata deminutio di quest’ultimo@. Il rilievo però non risulta decisivo nell’escludere il riciclaggio, perché, riferito all’ampia nozione di utilità di cui parla oggi l’art. 648-bis c.p., il concetto di provenienza può anche assumere un significato puramente contabile, coincidente con il semplice risparmio fiscale. Decisivo è un altro argomento: mirando a ostacolare l’identificazione dell’origine delittuosa dell’oggetto materiale del reato, la condotta di riciclaggio deve essere diversa da quella che ha generato il provento fiscale illecito. Essa non può ravvisarsi, invece, nel complesso delle attività attraverso le quali il denaro di provenienza illecita viene mantenuto nella disponibilità del soggetto evasore.

 20.3. Le condotte del riciclaggio sono tre, alternative tra loro. Per la sussistenza del reato è sufficiente, dunque, che ne venga realizzata una soltanto.

 La prima consiste nel sostituire la cosa di provenienza delittuosa con un’altra di origine lecita, attraverso la sua trasformazione o il suo scambio. La seconda condotta è quella del trasferimento negoziale del provento delittuoso nel patrimonio altrui.

 Si tratta di due condotte diverse che possono sovrapporsi vicendevolmente. Si pensi innanzitutto alla sostituzione a mezzo scambio, che implica necessariamente un trasferimento. Per contro vi sono trasferimenti che celano delle sostituzioni. La transazione telematica, per esempio, richiede la preventiva trasformazione del denaro da riciclare in moneta di conto ad opera degli intermediari abilitati.

 La terza condotta, tipizzata in termini espressamente analogici, consiste in “altre operazioni” compiute in modo da ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa dell’oggetto materiale. La genericità della descrizione legislativa rende labile la tipicità. Anche l’offensività svapora sensibilmente, consentendo alla giurisprudenza di ravvisare il reato anche nelle operazioni tracciate, come tali non occulte. Si pensi al mero deposito in banca di denaro di provenienza illecita. In quanto bene fungibile – si argomenta – esso viene automaticamente sostituito all’atto del versamento@.

 20.4. Il dolo è generico@: la componente rappresentativa deve abbracciare la provenienza delittuosa dell’oggetto materiale. Nel caso di dubbio, il reato si ritiene configurabile con dolo eventuale@. Sul punto, però si possono avanzare delle riserve. Nel riciclaggio, al pari di quanto si è detto a proposito della ricettazione, la provenienza delittuosa dell’oggetto materiale è un dato effettuale certo. Questa consapevolezza, pertanto, rende il dolo necessariamente diretto.

 

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