Sussidiario di diritto penale
Parte speciale
a cura di F. Giunta
19. Introduzione ed evoluzione legislativa dell’art. 648-bis
19.1. La fattispecie di riciclaggio ha fatto la sua comparsa ad opera del d.l. 21 marzo 1978, n. 59, conv. in l. 18 maggio 1978, n. 191, sotto la rubrica “Sostituzione di denaro o valori provenienti da rapina aggravata, estorsione aggravata o sequestro di persona a scopo di estorsione”. Nella sua prima formulazione l’art. 648-bis c.p. assoggettava a pena il compimento di atti o fatti diretti a sostituire denaro o valori provenienti dai tre reati-presupposto menzionati nella rubrica. L’ancoraggio della fattispecie in questione al sistema dei delitti contro il patrimonio era garantito, oltre che dall’appartenenza dei suoi reati-presupposto al catalogo degli illeciti contenuti nel Titolo XIII c.p., dal dolo specifico richiesto per la sussistenza della tipicità, il quale si incentrava sul fine di procurare un profitto o di aiutare gli autori dei delitti-presupposto ad assicurarsi quello proveniente da tali reati. La fattispecie si caratterizzava inoltre per un’anticipazione della punibilità, posto che per la sussistenza del reato era sufficiente che gli atti o i fatti realizzati fossero “diretti” a sostituire denaro o valori, secondo la formula tipica dei delitti di attentato@.
L’impianto normativo è stato modificato una prima volta dalla l. 19 marzo 1990, n. 55, che, rubricando la fattispecie “riciclaggio”, ha ufficializzato questo nomen iuris e modificato la struttura del reato. Il riciclaggio cessava di essere un delitto di attentato. Quanto alla sua portata operativa, la fattispecie veniva a includere la condotta di ostacolo all’individuazione della provenienza delittuosa del denaro, dei beni e delle utilità. Al contempo il legislatore ampliava il catalogo dei reati presupposto, fino a comprendere anche i delitti concernenti la produzione o il traffico di stupefacenti. Infine, si prevedeva, all’art. 648-ter c.p., una nuova e autonoma ipotesi di reato, che assoggettava a pena l’impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitti di rapina aggravata, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di stupefacenti.
19.2. La l. 9 agosto 1993, n. 328 ha sostituito il testo dell’art. 648-bis c.p. con quello attualmente in vigore, fatto salvo l’intervento cursorio di cui si dirà a proposito dei delitti colposi. La nota maggiormente innovativa della fattispecie introdotta dalla l. n. 328 del 1993 è consistita nell’incremento operativo del delitto di riciclaggio, che può configurarsi oggi in relazione a denaro, beni o altre utilità provenienti da qualsiasi delitto non colposo. Ebbene, quest’ultima limitazione è stata eliminata dal d. lgs. 8 novembre 2021, n. 195, che ha inserito un’ipotesi meno grave di riciclaggio avente da oggetto denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l’arresto nel massimo superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.
Richiamando l’ultimo comma dell’art. 648 c.p., l’art. 648-bis precisa che il riciclaggio sussiste anche quando il delitto-presupposto è stato commesso da persona non imputabile o non punibile ovvero ancora difetti della condizione di procedibilità prevista dalla legge.
Si è giunti così a un assetto normativo ben diverso da quello originario e tale da far ritenere che tra il punto di partenza e quello di arrivo non vi sia continuità sotto il profilo dell’oggettività giuridica. In particolare, l’amplissimo ventaglio dei reati che possono fungere da presupposto del riciclaggio penalmente rilevante, da un lato, e la scomparsa del fine di profitto, dall’altro, inducono finanche a dubitare della perdurante correttezza della collocazione sistematica del riciclaggio tra i delitti contro il patrimonio@.
In effetti, la fattispecie di riciclaggio sembra incarnare un mixtum compositum. Essa, per un verso, presenta elementi tipici del delitto di ricettazione (art. 648 c.p.), del quale condivide la prevenzione del consolidamento dell’offesa patrimoniale da altri realizzata; per l’altro, mostra notevoli affinità con il delitto di favoreggiamento reale di cui all’art. 379 c.p., là dove mira a contrastare le attività intese a mascherare l’origine delittuosa della ricchezza. In breve: il riciclaggio appare una fattispecie “mare e monti”, votata al contrasto di fenomeni finanziari rilevanti, ma che, con notevole strabismo applicativo, non abbandona la presa su ipotesi di rilevanza criminologia incomparabilmente inferiore e che andrebbero lasciate all’ambito sanzionatorio della ricettazione in quanto prive di connotazione finanziaria@.
204 di 207