testi ed ipertesti

Sussidiario di diritto penale
Parte speciale
a cura di F. Giunta

17. I reati di consolidamento dell’offesa patrimoniale

 

 Vengono adesso in rilievo i reati di consolidamento dell’offesa patrimoniale già perpetrata da terzi – come la ricettazione (art. 648), il riciclaggio (art. 648-bis) e l’impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter) – oppure dallo stesso reo; qui il riferimento è alla figura dell’autoriciclaggio (art. 648-ter.1).

 In origine molte delle condotte che rientrano in questa classe di reati ricadevano nel post factum penalmente irrilevante (gli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1. non erano previsti nel codice Rocco). Faceva eccezione il delitto di ricettazione che puniva, allora come ancora oggi, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s’intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare. Il denominatore comune di queste condotte consiste nella circolazione del bene di provenienza illecita, con la conseguenza di renderne più difficile il recupero.

 

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