Sussidiario di diritto penale
Parte speciale
a cura di F. Giunta
16. L’usura
16.1. Il delitto di usura, sconosciuto al codice Zanardelli, è stato introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento dal codice Rocco, che assoggettava a pena le due ipotesi dell’usura in senso stretto e quella della mediazione usuraria. In entrambi i casi la formulazione originaria dell’art. 644 c.p. delimitava l’area della tipicità ai corrispettivi di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile e rimetteva il carattere usurario degli interessi all’apprezzamento giudiziale. Un’altra caratteristica della norma era quella di prevedere che il reo agisse “approfittando dello stato di bisogno” in cui versava la vittima. Ciò induceva la prevalente dottrina a classificare l’usura tra i delitti contro il patrimonio caratterizzati dall’abuso, da parte dell’agente, della situazione di vulnerabilità della vittima, al pari di quanto accade nel delitto di circonvenzione di incapaci (art. 643 c.p.).
16.2. Questo assetto normativo è stato modificato inizialmente dal d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. nella l. 7 agosto 1992, n. 356, e soprattutto dalla l. 7 marzo 1996, n. 108, che ha introdotto una triplice innovazione. Innanzitutto, ha allargato il raggio di azione della dazione o della promessa usurarie, che possono riguardare oggi il corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità. In secondo luogo, ha abrogato l’abuso dell’altrui stato di bisogno. Infine, ha collegato il tasso usurario a determinati parametri legali.
Da qui, e secondo l’opinione di una parte della dottrina, lo spostamento della tutela penale dal nucleo originario, costituito dal patrimonio della vittima, all’ordinamento del credito@, quale bene giuridico superindividuale e indisponibile. Il delitto di usura sussisterà anche quando il soggetto passivo non ha risentito alcun pregiudizio patrimoniale dalla corresponsione degli interessi usurari@. Questa impostazione non ricorre, invece, nell’ipotesi dell’art. 644, comma 3, c.p., di cui si dirà.
16.3. Concentrando l’attenzione sulla disciplina vigente, vanno esaminate per prime le caratteristiche comuni dell’usura presunta e della mediazione usuraria.
La condotta consiste nella conclusione di un contratto a prestazioni corrispettive@, nel quale si convengono la dazione o la semplice promessa di interessi o altri vantaggi usurari. Nella descrizione della fattispecie rientra pacificamente sicuramente l’usura pecuniaria, che ricorre quando gli interessi usurari hanno ad oggetto denaro (si pensi al mutuo). Problematici risultano, invece, i massimi confini della fattispecie nel caso in cui la prestazione consista in un’altra utilità e abbia come corrispettivo altri vantaggi usurari. Infatti, se l’“altra utilità” si presta a ricomprendere qualunque prestazione, come la cessione di cose (mobili o immobili) e lo svolgimento di attività, negli “altri vantaggi usurari” rientra qualunque controprestazione sproporzionata. Per questa via la fattispecie incriminatrice rischia di slabbrarsi eccessivamente e per punire la parte che si avvantaggia di un contratto sproporzionato.
Per evitare questo epilogo, va tenuto conto del disposto del terzo comma. Come si diceva, la norma non si limita a stabilire, con riguardo all’usura pecuniaria, che la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari (usura c.d. presunta secondo la definizione di parte della dottrina).
Si precisa altresì che sono usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria .
Si prevede che il delitto di usura possa configurarsi anche al di sotto del tasso-soglia fissato dalla legge, quando: a) avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per le operazioni similari, gli interessi (e gli altri vantaggi o compensi) risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o altra utilità, ovvero all’opera di mediazione; b) chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria. Come può rilevarsi, riaffiora qui lo schema originario dell’usura quale delitto incentrato sull’abuso dell’altrui stato di difficoltà economica.
Si tratta, comunque, di un’ipotesi chiaramente residuale (definita in dottrina usura c.d. in concreto).
16.4. Il reato si consuma con la dazione o la promessa ed è permanente, come si ricava dall’art. 644-ter c.p., il quale richiama la disciplina della prescrizione del reato permanente di cui all’art. 158 c.p.
16.5. Il dolo è generico e deve abbracciare il carattere usurario degli interessi e vantaggi usurari.
16.6. Sono previste circostanze aggravanti speciali. La pena è aumentata da un terzo alla metà:
1) se il colpevole ha agito nell’esercizio di una attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare;
2) se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari;
3) se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno;
4) se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale;
5) se il reato è commesso da una persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata l’esecuzione.
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