Sussidiario di diritto penale
Parte speciale
a cura di F. Giunta
15. Lo sfruttamento della situazione di debolezza in cui versa la vittima: la circonvenzione di incapaci
15.1. Alla categoria dei reati contro il patrimonio consistenti nello sfruttamento della situazione di inferiorità o comunque di debolezza in cui versa il soggetto passivo appartiene pacificamente la circonvenzione di incapaci (643 c.p.). Come si è detto, si discute invece se la fattispecie di usura (art. 644 c.p.) si possa continuare a includere in tale raggruppamento, considerato che essa, a seguito della riforma recata dalla legge 7 marzo 1996, n. 108, non è più strutturata, come in origine, sull’approfittamento dell’altrui stato di bisogno. Per questa ragione al delitto di usura sarà dedicata una trattazione autonoma.
15.2. La circonvenzione di persone incapaci (art. 643 c.p.) punisce chiunque, per procurare a sé o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di una persona minore, ovvero abusando dello stato d’infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a un atto dispositivo, che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso, direttamente (si pensi a un contratto di compravendita) o indirettamente (come nel caso dell’adozione, del matrimonio o del testamento).
15.3. Come può notarsi, in questa fattispecie il compimento, da parte della vittima, di un atto di disposizione patrimoniale è un requisito espressamente tipizzato dal legislatore.
Il disvalore di azione consiste nello sfruttamento delle caratteristiche del soggetto passivo, che deve essere un minore di anni diciotto o persona in condizioni d’infermità o deficienza psichica, anche se non interdetta o inabilitata. Ciò rende viziata la collaborazione autolesionistica del soggetto passivo. Nel primo caso, però, non basta la minore età, precisando la norma che l’agente deve abusare delle passioni o dell’inesperienza del soggetto passivo, quali condizioni indipendenti dalla minore età, come per esempio la passione per le scommesse, purché non si tratti di ludopatia. Nel secondo caso si fa riferimento a una condizione di incapacità parziale ancorché non patologica, come nel caso della senilità.
Il reo deve agire con la volontà e nella consapevolezza di far leva su queste condizioni di vulnerabilità del soggetto passivo, sfruttandole a suo favore. Conseguentemente non basta che l’agente accetti l’atto disposizione, rendendosi necessaria una condotta di induzione, ossia un’influenza nel processo formativo della volontà del soggetto passivo, in modo da determinarlo al compimento dell’atto o da rafforzarne il proposito sorto spontaneamente.
15.4. Poiché il delitto in esame appresta una tutela più forte nei confronti dei soggetti più vulnerabili, sarà punito pur sempre a titolo di circonvenzione, e non di truffa, l’agente che usi artifizi o raggiri per indurre il minore o l’incapace all’atto di disposizione. L’opposta conclusione sarebbe manifestamente irragionevole sul piano della gradualità della pena, posto che un’aggressione patrimoniale maggiormente insidiosa di quella tipizzata dall’art. 643 c.p. verrebbe punita con la sanzione per la truffa, quale reato meno grave.
Questo tipo di argomento viene utilizzato, ex adverso, per escludere la circonvenzione di incapaci quando il soggetto passivo sia totalmente incapace. In tal caso, mancherebbe la cooperazione, seppure viziata, della vittima, che opererebbe come longa manus del reo. Il fatto, dunque, se avente ad oggetto cose mobili, andrebbe inquadrato come furto, evitando l’inconveniente di sanzionarlo meno severamente. Sennonché, nel caso di specie quest’ultima argomentazione è sbarrata dalla lettera della legge. L’art. 643 c.p. ammette la circonvenzione di incapaci anche nel caso dell’interdetto che di regola è totalmente incapace.
15.5. Il dolo è specifico dovendo agire il reo per procurare a sé o ad altri un profitto.
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