Sussidiario di diritto penale
Parte speciale
a cura di F. Giunta
14. Frode in assicurazione
Chiude la classe dei reati contro il patrimonio con la cooperazione della vittima la fattispecie di fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona (art. 642), che punisce a querela di parte chiunque, al fine di conseguire per sé o per altri l’indennizzo di una assicurazione o comunque un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione, distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua proprietà, falsifica o altera una polizza o la documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione.
Il capoverso estende la repressione penale al fatto di chi, al predetto fine, cagiona a se stesso una lesione personale o aggrava le conseguenze della lesione personale prodotta da un infortunio o denuncia un sinistro non accaduto ovvero distrugge, falsifica, altera o precostituisce elementi di prova o documentazione relativi al sinistro.
Soggetto passivo del reato è la compagnia di assicurazione. Soggetto attivo può essere anche persona diversa dall’assicurato, come nel caso del carrozziere o del medico che, intervenendo sul mezzo incidentato o con false dichiarazioni sullo stato di salute del paziente, alterano l’entità del danno da risarcire.
Il dolo è specifico in entrambe le cose: il reo deve agire al fine di conseguire per sé o per altri l’indennizzo o altri vantaggi collegati al rapporto di assicurazione.
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