Sussidiario di diritto penale
Parte speciale
a cura di F. Giunta
13. L’insolvenza fraudolenta
L’insolvenza fraudolenta (art. 641 c.p.) punisce, a querela della persona offesa, chiunque, dissimulando il proprio stato d’insolvenza, contrae un’obbligazione col proposito di non adempierla. Questa ipotesi di reato ripropone lo schema dell’aggressione con la cooperazione artificiosa della vittima.
A differenza di quanto avviene nella truffa, però, nell’insolvenza fraudolenta mancano artifizi e raggiri. La condotta fraudolenta è più sfuggente, perché consiste nel dissimulare lo stato di insolvenza, ossia il precipuo proposito di non adempiere l’obbligazione assunta, che può essere indifferentemente di dare, fare o non fare@.
Perlopiù il concetto di dissimulazione viene definito in negativo: non basta il semplice silenzio e non sono richiesti artifizi e raggiri, la cui presenza fa trasmigrare il fatto nella fattispecie di truffa. Parte della dottrina individua il confine tra truffa e insolvenza fraudolenta nell’effetto della condotta fraudolenta, che nel primo caso indurrebbe in errore il soggetto passivo, nel secondo caso lo lascerebbe in una condizione di ignoranza@. Sennonché la distinzione tra errore e ignoranza è meno nitida di quanto possa sembrare, trattandosi di due stati mentali che consistono entrambi in una falsa rappresentazione della realtà da parte del soggetto passivo, compie l’atto di disposizione patrimoniale.
Preferibile appare, pertanto, una definizione “situazionale”, più che psicologica, della dissimulazione. Nello svolgimento delle attività negoziali si possono verificare casi in cui l’assunzione dell’obbligazione lascia supporre la volontà e la capacità di immediato adempimento da parte del contraente. Ciò crea un affidamento da parte del soggetto passivo sulla lealtà dell’agente, che per accreditare il convincimento della controparte non ha bisogno di far nulla se non ricevere la prestazione, che ha in animo di non onorare. Il complesso di queste circostanze consente di parlare di dissimulazione.
Si tratta di una fattispecie che ha un ambito applicativo residuale. Il caso di scuola è lo scrocco: il pasto consumato in trattoria e non pagato. Nondimeno, recente giurisprudenza opina diversamente@.
Il capoverso prevede che l’adempimento dell’obbligazione prima della condanna estingue il reato. Si tratta dell’unico caso di condotta riparatoria con effetto estintivo previsto dal disegno originario del codice Rocco. L’adempimento estintivo può avvenire anche nel giudizio di legittimità ed essere opera di un terzo (per esempio un parente). Tanta benevolenza induce a cogliere in questa figura di reato, più che uno strumento preventivo, un meccanismo satisfattivo.
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