Sussidiario di diritto penale
Parte speciale
a cura di F. Giunta
11. La frode in emigrazione
La frode in immigrazione è un’ipotesi speciale di truffa prevista dall’art. 645 c.p. che punisce chiunque, con mendaci asserzioni o con false notizie, eccitando taluno ad emigrare, o avviandolo a paese diverso da quello nel quale voleva recarsi, si fa consegnare o promettere, per sé o per altri, denaro o altra utilità, come compenso per farlo emigrare.
La condotta è bifasica: essa consiste: a) nell’attività fraudolenta, ossia nell’uso di false informazioni, tali da far sorgere o rafforzare l’altrui proposito di emigrare (in modo legittimo o clandestino) ovvero da convincere il soggetto passivo a emigrare in uno stato diverso da quello prima prescelto; b) nel farsi dare o promettere come compenso per tale attività.
Il reato si consuma con la promessa o la consegna del compenso.
Il dolo è generico.
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