Sussidiario di diritto penale
Parte speciale
a cura di F. Giunta
9. I reati con la cooperazione artificiosa del soggetto passivo. L’estorsione
9.1. I reati con la cooperazione artificiosa del soggetto passivo si caratterizzano per il compimento, da parte di quest’ultimo, di un atto di disposizione patrimoniale viziato dall’altrui condotta di coazione o di frode.
Si tratta di un elemento sovente tacito della fattispecie ma di importanza fondamentale, perché, collegando funzionalmente tra loro i requisiti strutturali espressi, impedisce l’incontrollata dilatazione applicativa della tutela penale.
9.2. Alla prima categoria appartiene il delitto di estorsione. L’art. 629 c.p. punisce chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.
Per l’opinione maggioritaria apparterrebbe a questa tipologia di delitti contro il patrimonio anche il sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.). La tesi, però, non è condivisa da quanti ravvisano l’offesa unicamente nella libertà personale del soggetto passivo (v. supra § 1.1.)
9.3. I requisiti oggettivi espressi della fattispecie sono quattro.
Innanzitutto la condotta costrittiva. Violenza e minaccia sono modalità di coazione dell’altrui libertà morale. Ciò vale a qualificare l’estorsione come delitto plurioffensivo. La coercizione deve essere derivare dalla condotta del reo. Non è sufficiente che il timore di ritorsioni frequenti in certi contesti sociali (la c.d. estorsione ambientale). Il soggetto passivo della coercizione e quello che subisce il danno patrimoniale coincidono ma, secondo l’opinione prevalente, non necessariamente. Si fa il caso di chi usa violenza contro il figlio per indurre suo padre a versare all’estorsore una somma di denaro. Sennonché, a ben vedere, anche in questo caso la coercizione si irradia sul soggetto che dispone patrimonialmente. La violenza esercitata sul figlio è ad un tempo una forma di coercizione della libertà morale del genitore. Si può concludere, quindi, che non può parlarsi di estorsione in assenza di una coercizione, anche indiretta, di colui che compie l’atto di disposizione patrimoniale.
Viene in rilievo, poi, il compimento, da parte del soggetto coartato, di una condotta attiva o omissiva. Non si tratta, come potrebbe apparire a prima vista di un requisito naturalistico. Come si diceva, quando l’art. 629 c.p. parla di “fare o omettere qualcosa”, si riferisce al compimento di un atto di disposizione del patrimonio proprio o di quello
Seguono gli eventi dell’ingiusto profilo e dell’altrui danno, che segna il momento consumativo del reato.
Il dolo è generico.
9.4. La pena è della reclusione da sette a vent’anni e della multa da euro 5.000 a 15.000 se concorre taluna delle circostanze previste per il delitto di rapina (art. 628 c.p.).
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