Sussidiario di diritto penale
Parte speciale
a cura di F. Giunta
8. Usurpazione del patrimonio immobiliare
8.1. Passando ai delitti di usurpazione, viene in rilievo l’omonima fattispecie prevista all’art. 631 c.p., che punisce chiunque, per appropriarsi in tutto o in parte, dell’altrui cosa immobile ne rimuove o altera i termini”. Si tratta di un reato proprio del confinante.
8.2. L’art. 632 c.p. assoggetta a pena il fatto di chi, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, devia acque, ovvero immuta nell’altrui proprietà lo stato dei luoghi.
Si tratta, a ben vedere, di due fattispecie incriminatrici distinte ed entrambe permanenti. Quanto alla prima, la deviazione deve avere ad oggetto masse d’acqua considerate nella loro condizione naturale. La condotta, causalmente orientata, può consistere in qualunque intervento idoneo a realizzare il risultato. Non vi sono ragioni per escludere il reato quando le opere di deviazione sono realizzate sul fondo dell’agente. La seconda fattispecie, anch’essa causalmente orientata, deve avvenire invece nell’altrui proprietà e può consistere in qualunque modificazione dello stato dei luoghi.
8.3. L’art. 639-bis c.p. dispone che per i reati previsti dagli artt. 631, 632, 633 e 636 si procede d’ufficio se si tratta di beni immobili destinati a uso pubblico.
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