testi ed ipertesti

Sussidiario di diritto penale
Parte speciale
a cura di F. Giunta

7. I delitti di turbativa

 

 7.1. Il patrimonio immobiliare è oggetto di tutela penale nei confronti di due distinte tipologie di aggressioni unilaterali, ulteriori rispetto a quelle di danneggiamento di cui si è detto. Vengono qui in rilievo, da un lato, i delitti di turbativa del legittimo godimento del bene, dall’altro le fattispecie di usurpazione.

 7.2. Tra i reati di turbativa rientra innanzitutto l’ingresso abusivo nel fondo altrui (art. 637 c.p.), che consiste nell’entrare, senza necessità, nel fondo altrui recinto da fosso, siepe viva o a altro stabile riparo. Il danno risiede nel fatto stesso dell’ingresso. Nondimeno per la sussistenza del reato la presenza abusiva del reo non deve esaurirsi in un tempo talmente breve da escludere che ne risulti concretamente turbato il legittimo godimento del bene da parte del soggetto passivo. Inoltre la condotta non deve essere giustificata da una specifica e legittima esigenza, come nel caso, per esempio, di chi si inoltra nel campo altrui per pochi minuti al fine di recuperare il pallone che è stato calciato in modo maldestro.

 Il dolo è generico e comprende la consapevolezza del carattere abusivo dell’ingresso.

 7.3. Un’altra ipotesi di turbativa è prevista all’art. 633 c.p. (rubricato invasione di terreni o edifici).

 Viene assoggettato a pena chiunque invade arbitrariamente terreni o altri edifici, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto. L’invasione è un ingresso qualificato dalla gravità dei suoi effetti dannosi, che consistono in un’apprezzabile limitazione dei diritti di godimento del bene. Il termine “invasione” evoca l’azione congiunta di più persone. Non si tratta, però, di un reato necessariamente plurisoggettivo. Nel prevedere che la pena è aumentata per i promotori e gli organizzatori, quando il fatto è commesso da due o più persone, il terzo comma dell’art. 633 c.p. conferma implicitamente il carattere monosoggettivo del reato.

 Si applica la pena della reclusione da due a quattro anni e della multa da euro 206 a 2.064 e di procede d’ufficio se il fatto è commesso da più di cinque persone o se il fatto è commesso da persona palesemente armata.

 Il dolo è specifico: l’agente deve perseguite, anche alternativamente, il fine di occupazione o quello di trarne profitto. L’occupazione consiste nell’estromettere il legittimo possessore dal godimento dell’immobile.

 7.4. Il comparto normativo in esame è stato integrato dal recente decreto-legge 162/2022, conv. con modificazioni in l. 199/2022, che ha introdotto il nuovo e controverso delitto di invasione di terreni o edifici con pericolo per la salute pubblica o l’incolumità pubblica (art. 633-bis c.p.).

 La disposizione, speciale rispetto a quella prevista nell’articolo precedente, punisce chiunque organizza o promuove l’invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di realizzare un raduno musicale o avente altro scopo di intrattenimento, quando dall’invasione deriva un concreto pericolo per la salute pubblica o per l’incolumità pubblica a causa dell’inosservanza delle norme in materia di sostanze stupefacenti ovvero in materia di sicurezza o di igiene degli spettacoli e delle manifestazioni pubbliche di intrattenimento, anche in ragione del numero dei partecipanti ovvero dello stato dei luoghi.

 Il soggetto attivo è solamente colui che organizza o promuove l’invasione. Coloro che partecipano potranno rispondere, ricorrendone i presupposti, del delitto di cui all’art. 633 c.p.

 A ben vedere, si tratta di un reato offensivo tanto del patrimonio immobiliare, quanto della salute e dell’incolumità pubblica messe concretamente in pericolo dalla condotta di invasione.

 Il dolo è specifico: l’agente deve perseguire il fine di realizzare un raduno musicale o avente altro scopo di intrattenimento ludico. Non rientrano nel tipo delittuoso in esame le condotte di invasione sorrette da diversa finalità, che potranno rilevare ai sensi dell’art. 633 c.p.

 7.5. L’art. 634 c.p. punisce chiunque, fuori dei casi di invasione di terreni o edifici, turba, con violenza alle persone o con minaccia, l’altrui pacifico possesso di cose immobili.

 Questa fattispecie pone il delicato problema del suo rapporto con il delitto previsto all’art. 633 c.p. Deve ritenersi che la clausola di riserva (“fuori dei casi indicati nell’articolo precedente”) restringa l’operatività del delitto in esame alle condotte di turbativa diverse dall’invasione (come nel caso di attività di disturbo che non si concretizzano in una penetrazione dell’altrui bene immobile) o a quelle di invasione che avvengono per un fine diverso da quello di occupazione o di profitto.

 Se la condotta di invasione è commessa con violenza alla persona o minaccia al fine di occupazione o di profitto, troverà applicazione la fattispecie di cui all’art. 633 c.p. in concorso con i reati di violenza o minaccia (percosse, lesioni o violenza privata).

 Precisa l’art. 634, comma 2, c.p. che il fatto si considera compiuto con violenza o minaccia quando è commesso da più di dieci persone.

 7.6. Chiude la classe dei delitti di turbativa dei beni immobili l’introduzione o abbandono di animali (art. 636 c.p.) quando avviene alternativamente: a) in gregge o in mandria nel fondo altrui; b) al fine di farli pascolare.

 La prima ipotesi richiede il dolo generico, la seconda quello specifico.

 Qualora il pascolo avvenga, ovvero dalla introduzione o dall’abbandono degli aimali il fondo sia stato danneggiato, il colpevole è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 51 a 516.

 

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