testi ed ipertesti

Sussidiario di diritto penale
Parte speciale
a cura di F. Giunta

6. Le fattispecie di danneggiamento

 

 6.1. I delitti di danneggiamento consistono in aggressioni unilaterali contro l’altrui patrimonio tanto mobiliare, quanto immobiliare.

 L’art. 635 c.p. è stato riformato dal d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, che ha reso plurioffensiva la fattispecie prevista al primo comma. Infatti, la formulazione originaria della norma si limitava a punire le modificazioni peggiorative della cosa. Oggi tali condotte non bastano più per l’integrazione del reato. Occorre che esse siano realizzate con specifiche modalità o in determinati contesti già di per sé penalmente rilevanti, ragion per cui si tratta di reato complesso e plurioffensivo. Ai sensi del nuovo art. 635 c.p. commette danneggiamento colui che distrugge, disperde, deteriora, rende in tutto o in parte inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto di usurpazione (art. 331), ossia ad opera di colui che, per appropriarsi, in tutto o in parte, dell’altrui cosa immobile, ne rimuove o altera i termini. Il semplice danneggiamento della cosa costituisce illecito civile.

 6.2. Il secondo comma punisce altresì chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili:

1) edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all’esercizio di un culto o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell’articolo 625;

2) opere destinate all’irrigazione;

3) piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento;

4) attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.

 Le ipotesi previste dal secondo comma presentano una struttura causalmente orientata, per cui possono commettersi anche con una condotta omissiva, se l’inazione viola i contenuti di una specifica posizione di garanzia nei confronti del bene.

 In origine si trattava di circostanze aggravanti speciali. Oggi, a seguito della trasformazione della fattispecie di cui all’art. 635, comma 1, c.p. in reato a condotta vincolata, l’eterogeneità strutturale delle ipotesi di cui al secondo comma porta a qualificarle come reati autonomi, con tutte le conseguenze che ne conseguono sul piano della disciplina delle circostanze e dell’elemento soggettivo.

 6.3. Altre ipotesi speciali di danneggiamento causalmente orientate sono previste dagli artt. 635, comma 3, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies.

 L’art. 635, comma 3, c.p. punisce chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico.

 Ciò che accomuna le rimanenti previsioni di reato è il carattere informatico del danneggiamento. Per il resto il legislatore ha distinto le ipotesi di reato in esame in ragione dei rispettivi oggetti materiali e della o natura. Seguendo questa linea di pensiero, i reati in questione si possono raggruppare in due coppie a seconda che: a) siano danneggiate le componenti immateriali (software) o quelle materiali (hardware) dello strumento informatico; b) risulti compromessa la loro utilità privata o pubblica.

 6.4. Il danneggiamento del software, ossia di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis), consiste nel fatto di chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici di privata utilità. Il funzionamento dello strumento può essere pregiudicato attraverso manomissioni informatiche, anche a distanza, come l’introduzione di virus in grado di impedire o alterare distruggere, deteriorare, cancellare dati e programmi.

 6.5. Il danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità è previsto dall’art. 635-ter, che assoggetta a pena chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità. Poiché la norma parla di “fatto diretto”, la fattispecie in esame costituisce un reato a consumazione anticipata. Vale a dire che gli atti idonei diretti in modo non equivoco a costituire danneggiamento sono di per sé sufficienti a perfezionare il delitto in parola.

 6.6. Il danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater) punisce chiunque, mediante le condotte di cui all’articolo 635-bis, ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

 6.7. Il danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies) prevede un’ipotesi speciale del reato di cui all’art. 635-quater, caratterizzata dalla destinazione del sistema a un servizio di pubblica utilità.

 6.8. Costituisce un’aggravante dei delitti di cui agli artt. 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies la circostanza che il fatto sia commesso con violenza alla persona ovvero con abuso delle qualità di operatore di sistema.

 6.9. Il dolo è generico e deve comprendere la consapevolezza che l’oggetto materiale del reato sia una cosa altrui.

 6.10. Altre due ipotesi di danneggiamento, speciali e meno gravemente punite, sono previste all’art. 638 (uccisione o danneggiamento di animali altrui, che l’ordinamento equipara a cose) e all’639 (il deturpamento e imbrattamento di cose altrui).

 6.11. Le fattispecie di danneggiamento sono procedibili a querela, fatta eccezione per le seguenti ipotesi:

a) danneggiamento commesso in occasione del delitto previsto dall’articolo 331 c.p. (interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità) ovvero a danno di persona incapace, per età o per infermità (art. 635, ultimo comma, c.p.);

b) danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-terp.);

c) danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater p.).

 

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