testi ed ipertesti

Sussidiario di diritto penale
Parte speciale
a cura di F. Giunta

4. La rapina

 

 4.1. A differenza del furto che può essere aggravato dalla violenza sulla cosa, la rapina, prevista all’art. 628 c.p., consiste nello spoglio con violenza alla persona. Si tratta, pertanto, di un reato plurioffensivo e complesso (art. 84 c.p.).

 4.2. Si ha rapina c.d. propria quando, mediante violenza alla persona o minaccia, l’agente, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si impossessa della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene (comma 1). Nella rapina propria la coercizione è strumentale alla sottrazione. La violenza e la minaccia possono riguardare anche una persona diversa dal soggetto che subisce l’aggressione patrimoniale (si pensi alla consegna della cosa mobile da parte del proprietario, il cui figlio è minacciato dall’aggressore con un’arma da fuoco).

 4.3. La rapina è impropria quando, immediatamente dopo la sottrazione, l’agente usa violenza o minaccia per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta o per procurare a sé o ad altri l’impunità. La condotta coercitiva – chiarisce l’art. 628, comma 2, c.p. – deve intervenire dopo la sottrazione. Noncurante del testo di legge la giurisprudenza estende l’ambito della fattispecie al caso in cui la violenza o la minaccia intervengano dopo il tentativo di sottrazione per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l’impunità@. In questo caso la soluzione rispettosa del principio di legalità è quella meno severa del concorso tra furto tentato e violenza privata.

 4.4. In entrambi i casi la coazione del soggetto passivo assume un’assoluta centralità nella struttura della fattispecie. A questo proposito, stante la severità della pena comminata, la violenza deve risultare, oltre che strumentale allo spoglio, apprezzabile sotto il profilo dell’intensità. Lascia perplessi, pertanto, il rigore della giurisprudenza che ha tracciato il confine tra rapina e furto con strappo in base alla particolare tipologia dell’oggetto materiale. Nel caso di specie si trattava di un orologio tenuto al polso da apposito cinturino, la cui sottrazione alla vittima comportava, necessariamente, un quantum di violenza in danno della stessa che doveva essere pur brevemente immobilizzata e comunque subire lo sganciamento dell’orologio contro la sua volontà@.

 È insegnamento consolidato, infatti, che nella rapina il reo sottrae la cosa esercitando sulla vittima una violenza o una minaccia diretta e ineludibile, mentre nell’estorsione la coartazione non determina il totale annullamento della libertà morale del soggetto passivo@. Si distingue, pertanto, tra coazione assoluta, tipica della rapina, che incapacita del tutto riducendo il soggetto passivo a longa manus del reo, e coazione relativa, tipica dell’estorsione (come si vedrà, limitatamente ai casi di aggressione al patrimonio mobiliare), che lascia residuare un ragionevole margine di scelta. Ciò è coerente con la diversa struttura delle due figure di reato. Mentre la rapina consiste in un’aggressione unilaterale, l’estorsione richiede la collaborazione della vittima, che si danneggia da sé mediante il compimento di un atto di disposizione patrimoniale (v. infra § 10).

 In particolare, la minaccia costitutiva del reato, oltre che palese, esplicita e determinata, può essere manifestata in modi e forme differenti, ovvero in maniera implicita, larvata, indiretta e indeterminata, essendo solo necessario che sia idonea a incutere timore e a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell’agente, alle condizioni soggettive della vittima e alle condizioni ambientali in cui questa versa@. Ciò, tuttavia, non autorizza il giudice a desumerla unicamente dal contesto ambientale, perché ciò equivarrebbe a presumere un elemento fondamentale della fattispecie.

 4.5. Il dolo è specifico, richiedendosi il fine di tratte un ingiusto profitto, che, come si è visto, può concretarsi in ogni utilità, anche solo morale, nonché in qualsiasi soddisfazione o godimento che l’agente si riprometta di ritrarre, anche non immediatamente, dalla propria azione, come nel caso della sottrazione, mediante violenza alla moglie, da cui era separato, del cellulare per trovare traccia sull’apparecchio dell’infedeltà della donna@.

 4.6. Sono previsti aumenti di pena a titolo di circostanze aggravanti speciali. La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 2.000 a 4.000: se la violenza o minaccia è commessa con armi (qual è considerato anche lo spray urticante) o da persona travisata, o da più persone riunite; se la violenza consiste nel porre taluno in stato di incapacità di volere o di agire; se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell’associazione di cui all’art. 416-bis; se il fatto è commesso nei luoghi di cui all’articolo 624-bis o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa; se il fatto è commesso all’interno di mezzi di pubblico trasporto; se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell’atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro; se il fatto è commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne.

 Se concorrono due o più delle circostanze anzidette, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell’articolo 61, la pena è della reclusione da sette a venti anni e della multa da euro 2.500 a 4.000.

 Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall’art. 98, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, numeri 3), 3-bis), 3-ter) e 3-quater), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti.

 

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