Sussidiario di diritto penale
Parte speciale
a cura di F. Giunta
3. Le aggressioni unilaterali. Il furto
3.1. I delitti di sottrazione hanno ad oggetto il patrimonio mobiliare. La categoria comprende il furto (art. 624 c.p.), il furto in abitazione e con strappo (art. 624-bis c.p.), i furti minori (art. 626 c.p.) e la rapina (art. 628 c.p.). Queste figure di reato hanno in comune il carattere bifasico della condotta, che si articola nella sottrazione e nell’impossessamento. Si tratta di momenti concettualmente distinti che possono essere contestuali o meno.
La sottrazione consiste nell’altrui spossessamento e si verifica quando l’agente interrompe la piena signoria sul denaro o la cosa mobile (concetto, questo, comprensivo degli animali da compagnia) da parte del soggetto passivo. Per aversi l’impossessamento, che segna il momento consumativo, occorre invece che il reo instauri sull’oggetto materiale la propria e autonoma disponibilità. I delitti di sottrazione comportano un trapasso di valore dalla sfera patrimoniale del soggetto passivo a quella del reo. All’impoverimento del primo, che si verifica con la sottrazione, corrisponde l’arricchimento del secondo, che avviene con l’impossessamento.
3.2. Rispetto alla figura generale del furto (art. 624 c.p.), le altre ipotesi di reato sopra menzionate sono speciali. In particolare le fattispecie di furto in abitazione e con strappo (art. 624-bis c.p.), che costituiscono autonome figure di reato, sono più gravemente punite e si caratterizzano l’una per il luogo in cui si verifica il reato, l’altra per le modalità della sottrazione.
3.3. Quanto alla prima, il furto in abitazione è un reato complesso (art. 84 c.p.), che si realizza mediante introduzione del reo in un edificio o in un altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle appartenenze di essa. Per la corretta interpretazione del disposto normativo deve farsi riferimento alla nozione di (altrui) domicilio di cui all’art. 614 c.p. Per la sussistenza del reato tra l’introduzione nell’abitazione e l’impossessamento della cosa ci deve essere un nesso di strumentalità necessaria e non una semplice occasionalità@, come nel caso del manovale che, presente nell’altrui abitazione per attività di manutenzione, ne approfitta per sottrarre un soprammobile.
Si tratta all’evidenza di un reato plurioffensivo, in quanto l’aggressione non si limita al patrimonio, ma si estende alla libertà domiciliare, perdendo la sua rilevanza di fattispecie autonoma ai sensi dell’art. 614 c.p. Non rientrano nel raggio di azione della fattispecie in esame, ricadendo invece in quella comune di furto, le condotte di sottrazione e impossessamento che si realizzano nei luoghi pubblici.
3.4. Il furto con strappo richiede che la cosa mobile altrui venga strappata di mano o di dosso alla persona. Oggetto della violenza fisica deve essere la cosa e non direttamente la persona, versandosi altrimenti nella più grave fattispecie della rapina (art. 628 c.p.) (v. infra § 4.).
3.5. L’art. 626 c.p. contempla tre autonome figure di reato, meno gravemente punite e per questo denominati furti minori. Si tratta del furto d’uso, del furto lieve per bisogno e dello spigolamento abusivo, reati tutti di competenza del giudice di pace, con le conseguenze che ne discendono sul piano del trattamento sanzionatorio (v. supra cap. XII, § 6).
Nella prima fattispecie il reo agisce al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa sottratta, la quale viene poi immediatamente restituita, sempre che l’utilizzo non l’abbia deteriorata in modo apprezzabile. A fortiori le cose che si consumano con l’uso non possono costituire l’oggetto materiale del reato in esame. La restituzione dei beni fungibili può avere ad oggetto il tantundem, ossia l’equivalente per specie, qualità e quantità. Il concetto di “restituzione” va inteso in senso lato: costituisce pertanto riconsegna della cosa sottratta qualunque condotta volontaria che consenta al derubato di rientrare agevolmente nel possesso della cosa.
La condotta restitutoria è una condizione di minore punibilità, che ricorre anche quando è stata impedita da fattori indipendenti dall’agente, come il caso fortuito o forza maggiore (si pensi al ladro che viene bloccato dalla polizia)@. La mancata restituzione, se volontaria o colposa, comporta invece l’integrazione del delitto di furto (come, per esempio, nell’ipotesi in cui il reo, dopo aver sottratto l’altrui automobile, l’ha distrutta in incidente stradale dovuto a eccesso di velocità).
Il reato si consuma, come il furto comune, con l’impossessamento, che segna il momento dell’offesa. Il tentativo è configurabile finché non si è verificato l’impossessamento, purché il dolo comprenda ab origine l’uso momentaneo della cosa e l’intento restitutorio.
Il furto lieve per bisogno ricorre quando l’oggetto materiale del reato consiste in cose di tenue valore e il fatto è commesso per provvedere a un grave e urgente bisogno, proprio o di terzi, ossia per ovviare a un pregiudizio alla persona, anche di natura solamente morale. Questo requisito non coincide con i presupposti dello stato di necessità (art. 54 c.p.). Assume rilievo, infatti, anche il bisogno che non comporti il pericolo di danno grave alla persona. Per converso, il generico stato di miseria non è di per sé sufficiente. Il fatto deve collegarsi a una esigenza non differibile e può avere ad oggetto un bene in grado di soddisfarla direttamente o in modo anche indiretto (come nel caso del furto di denaro per raggiungere il capezzale dell’amico morente).
Lo spigolamento abusivo, infine, ha ad oggetto i residui dei prodotti coltivati nell’altrui campo. Si tratta di un fossile penalistico, sopravvissuto alla civiltà contadina e alla sua economia.
3.6. Le fattispecie di furto di cui agli artt. 624, 624-bis e 626, n. 1 e 2, c.p., richiedono il dolo specifico, consistente nel fine di procurare a sé o ad altri un incremento della propria sfera patrimoniale@ ovvero di provvedere a un grave e urgente bisogno. Lascia dunque perplessi la tesi che ravvisa il fine di profitto anche soddisfacimento di un bisogno psichico o nel compimento del fatto per dispetto, ritorsione o vendetta@, oppure ancora per perseguire un vantaggio di natura morale o sentimentale@. Il dolo dello spigolamento (art. 626 n. 3) invece è generico.
3.7. A differenza di quanto prevedono altri delitti contro il patrimonio, il profitto non deve essere necessariamente ingiusto. Questa scelta legislativa riduce la funzione selettiva del dolo, già ristretta dalla giurisprudenza, secondo cui il profitto non deve avere necessariamente un valore economico, bastando il perseguimento di un qualunque vantaggio anche di natura non patrimoniale. Non essendo richiesto che detta locupletazione sia necessariamente ingiusta, il reato sussisterà anche quando la condotta di spoglio è finalizzata a soddisfare un’utilità di per se stessa conforme al diritto (come nel caso della condotta di chi sottrae la propria cosa a chi a sua volta l’ha sottratta).
3.8. I delitti di furto sono oggi procedibili a querela.
Si procede d’ufficio:
a) se la persona offesa è incapace per età o per infermità;
b) se ricorre una delle aggravanti speciali di cui all’art. 625, n. 7 (furto di cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici o sottoposte a sequestro o a pignoramento o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza, purché non esposte alla pubblica fede), e n. 7-bisp. (“se il fatto è commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all’erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica”).
3.9. L’art. 625 prevede delle circostanze aggravanti speciali per il furto di cui all’art. 624.
La pena per il fatto previsto dall’articolo 624 è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 927 a 1.500 : se il colpevole usa violenza sulle cose o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento; se il colpevole porta in dosso armi o narcotici, senza farne uso; se il fatto è commesso con destrezza; se il fatto è commesso da tre o più persone, ovvero anche da una sola, che sia travisata o simuli la qualità di pubblico ufficiale o d’incaricato di un pubblico servizio; se il fatto è commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicoli, nelle stazioni, negli scali o banchine, negli alberghi o in altri esercizi ove si somministrano cibi o bevande; se il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza; se il fatto è commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all’erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica; se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria; se il fatto è commesso all’interno di mezzi di pubblico trasporto; se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell’atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro.
Se concorrono due o più delle circostanze prevedute dai numeri precedenti, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell’articolo 61, la pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 206 a 1.549.
3.10. L’art. 625-bis dispone che nei casi previsti dagli artt. 624, 624-bis e 625 la pena è diminuita di un terzo alla metà qualora il colpevole, prima del giudizio, abbia consentito l’individuazione dei correi o di coloro che hanno acquistato, ricevuto od occultato la cosa sottratta o si sono comunque intromessi per farla acquistare, ricevere od occultare.
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