Sussidiario di diritto penale
Parte speciale
a cura di F. Giunta
8. La colpevolezza
8.1. Il principio di colpevolezza, anch’esso di rilevanza costituzionale, ai sensi dell’art. 27, comma 1, Cost., è esclusivo della responsabilità penale e costituisce il requisito che più caratterizza il reato: il rimprovero per la realizzazione di un fatto evitabile. La personalità dell’illecito rappresenta la vera eccezionalità strutturale del reato rispetto a tutte le altre forme di responsabilità previste dall’ordinamento giuridico, che non conoscono criteri di imputazione soggettiva così sviluppati e attenti alle eventuali alterazioni del processo di formazione del volere. Per usare un’espressione geometrica, si può dire che la personalità dell’illecito disegna un cerchio necessariamente concentrico rispetto all’orbita della tipicità. La garanzia che essa offre si somma, non si sostituisce a quella del fatto, che segna il perimetro massimo dell’intervento punitivo.
Va tuttavia precisato che, nell’ambito della teoria del reato, la distinzione tra “oggettivo” e “soggettivo” non dipende dal punto di osservazione, esterno all’agente, nel primo caso, e interno nel secondo, ma dal grado di generalizzazione che presentano i criteri ascrittivi utilizzati. Le componenti oggettive del reato sono impersonali, ossia ritagliate su un modello universale di agente. Quelle soggettive tengono conto di alcune caratteristiche dell’agente reale, comuni a classi di persone più ristrette. Nessun uomo è giudicabile nella sua unicità e irripetibilità, per mancanza di idonei criteri allo scopo. Questo spiega l’ineliminabile margine di oggettivazione che presenta la colpevolezza, in quanto giudizio pur sempre sociale. La funzione selettiva che svolge la colpevolezza non va sopravvalutata. “Soggettivo” sta per “individualizzato in quanto relativizzato”.
8.2. Questo rilievo vale in particolare per l’elemento psicologico (meglio: soggettivo) del reato. Il dolo e la colpa (per la preterintenzione va fatto un discorso a parte) presentano una doppia rilevanza: la struttura psicologica effettiva, ossia le componenti volitive e intellettive del dolo, e la violazione della regola cautelare, nella colpa, appartengono al fatto tipico, contribuendo a descriverlo. Intensità del dolo e gravità della colpa esprimono la rimproverabilità soggettiva caratteristica della colpevolezza.
8.3. A differenza della tipicità, costruita come regola di condotta, la colpevolezza è una regola di giudizio particolarmente dinamica, ossia fisiologicamente soggetta a essere bilanciata con le funzioni della pena. La colpevolezza è dunque la nota strutturale più affetta da debolismo sotto il profilo della tenuta garantistica. Il riferimento è segnatamente alle componenti dell’imputabilità e delle scusanti (ignorantia iuris e inesigibilità). Si tratta di categorie dai contenuti controversi e non formalizzati, come tali meno resistenti alla richiesta di tutela che si leva in modo imperioso dal corpo sociale.
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