Sussidiario di diritto penale
Parte speciale
a cura di F. Giunta
2. Partizione interna della categoria
2.1. Le difficoltà, in questo ambito, di procedere a persuasive classificazioni sistematiche hanno probabilmente consigliato al legislatore di non avventurarsi in ulteriori partizioni delle numerose figure criminose presenti nel Capo II del Titolo II, Libro II del codice penale. Al suo interno si trovano quindi oggi affastellate ben 18 fattispecie delittuose, affiancate peraltro da previsioni aggravanti (artt. 339 e 339-bis), disposizioni estensive della tipicità (art. 343-bis) e clausole di esenzione dalla pena (art. 393-bis), che costituiscono il frutto non proprio commendevole di una lunga serie di interventi legislativi che nel tempo hanno via via modificato, introdotto ex abrupto, depenalizzato o reinserito nuovamente fattispecie criminose.
Non essendo qui possibile procedere ad una completa disamina di un tale ridondante materiale normativo, di seguito si cercherà, anzitutto, di coagulare le numerose fattispecie di reato in discorso attorno ad alcuni paradigmi di condotta criminosa ai quali il legislatore sembra avere fatto ricorso, passando poi alla più specifica disamina di quelle disposizioni incriminatrici che, in modo forse più rappresentativo di altre, tali modelli inverano. Infine, oggetto di specifica trattazione saranno, tra le disposizioni che possono definirsi “accessorie” a quelle propriamente incriminatrici, il disposto dell’art. 393-bis c.p., che contiene una clausola del tutto peculiare, avente un notevole rilievo sistematico, e quello dell’art. 131-bis, comma 2, c.p., che si oppone alla possibile bagatellizzazione in concreto di alcune delle fattispecie qui in rilievo. Rimarranno invece estranee alla presente trattazione quelle previsioni sanzionatorie che, a seguito di alcuni interventi di depenalizzazione, hanno assunto le vesti dell’illecito amministrativo (v. artt. 345, 350 e 352 c.p.).
2.2. Come detto, pur in mancanza di specifiche distinzioni sistematiche di origine legislativa, si possono raggruppare le numerose fattispecie di reato contenute nel richiamato Capo II attorno ad alcuni modelli criminosi, a loro volta discriminabili in base alle diverse forme di condotta che essi sintetizzano. In tale prospettiva, si possono distinguere le varie figure criminose a seconda che esse risultino incentrare:
a) su una condotta oppositiva, di natura violenta o minacciosa, all’esercizio dell’attività amministrativa (artt. 336, 337, 337-bis e 338 c.p.);
b) su una condotta oppositiva, di natura oltraggiosa, all’esercizio dell’attività amministrativa (artt. 341-bis, 342 e 343 c.p.);
c) su una condotta di turbativa o interruzione dell’attività amministrativa (art. 340 c.p.);
d) sullo sfruttamento di rapporti privilegiati reali o millantati con la P.A. (art. 346-bisp.);
e) su una condotta di esercizio abusivo di funzioni pubbliche o di attività soggette a controllo della P.A. (artt. 347 e 348 c.p.);
f) sulla violazione di vincoli pubblicistici di intangibilità posti su specifiche cose (artt. 349 e 351 c.p.);
g) sulla turbativa arrecata all’attività negoziale della P.A. (artt. 353, 353-bis, 354, 355 e 356 c.p.).
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