testi ed ipertesti

Sussidiario di diritto penale
Parte speciale
a cura di F. Giunta

11. Errore sull’età della persona offesa

 

 11.1. L’art. 609-sexies (così come l’art. 602-quater c.p. in relazione ai reati contro la personalità individuale) prevede che il colpevole non possa invocare a propria scusa l’ignoranza sull’età della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile, come tale dovendosi intendere l’ignoranza non rimproverabile neppure a titolo di colpa.

 Originariamente, l’art. 609-sexies non attribuiva alcun rilievo all’ignoranza dell’età della persona offesa, in tutti i casi in cui il reato fosse stato commesso nei confronti di minore degli anni quattordici. La ratio di siffatta rigorosa disciplina era quella di apprestare una tutela rafforzata nei confronti dell’interesse all’intangibilità sessuale dei minori.

 Tale previsione fu, però, sottoposta al vaglio di legittimità della Corte costituzionale per sospetto contrasto con il principio di colpevolezza. Sennonché, la Consulta, nel pronunciarsi su tale questione, pur condividendo le premesse argomentative del giudice a quo, pervenne ad una declaratoria di inammissibilità sul presupposto che fosse mancata la verifica della possibilità di un’interpretazione secundum Constitutionem della norma impugnata@.

 Nella pronuncia si riconosce, infatti, che, effettivamente, in alcune fattispecie incriminatrici (nel caso di specie si ragionava sul reato di atti sessuali con minorenne ex art. 609-quater c.p.) l’età infraquattordicenne dell’offeso rappresenta l’elemento su cui gravita l’intero disvalore della fattispecie tipica. “In effetti, è proprio e soltanto il dato anagrafico che – facendo scattare la presunzione iuris et de iure di incapacità della vittima a prestare un valido consenso agli atti sessuali – segna il confine tra il fatto delittuoso ed un rapporto sessuale lecito tra soggetti consenzienti. Con la necessaria conseguenza che, ai fini del rispetto dell’art. 27, comma 1, Cost., l’elemento dell’età deve poter essere collegato all’agente anche dal punto di vista soggettivo, così da rendere la sua condotta, alla stregua delle indicazioni proposte dalla sentenza n. 364 del 1988, espressiva di un «rimproverabile» contrasto o indifferenza rispetto ai valori sanciti dalla norma incriminatrice”. Nondimeno, la Corte ritiene che ai fini del rispetto dell’art. 27, comma 1, Cost., non sia indispensabile il dolo, ma sia sufficiente la colpa.

 Muovendo, dunque, dall’idea che la disposizione dell’art. 609-sexies c.p. fosse espressiva di una precisa scelta del legislatore, nel senso di accordare una protezione particolarmente energica – in deroga alla disciplina generale in tema di imputazione soggettiva – ad un bene di indubbia pregnanza, la Corte ha concluso nel senso che la norma censurata potesse ritenersi lesiva del principio di colpevolezza, non certo per il mero fatto che essa derogava agli ordinari criteri in tema di imputazione dolosa, ma unicamente nella parte in cui si fosse negato rilievo all’ignoranza o all’errore inevitabile sull’età. Soluzione, questa, alla quale però il giudice avrebbe potuto pervenire già in via interpretativa, utilizzando il principio di colpevolezza come canone ermeneutico.

 11.2. Le conclusioni del Giudice delle leggi vennero successivamente recepite dal legislatore che, con l. n. 172 del 2012, pur estendendo il perimetro dell’inescusabilità dell’ignoranza dell’età della persona offesa fino a diciotto anni, ha espressamente introdotto il principio della scusabilità dell’ignoranza inevitabile. Nondimeno, la nuova disciplina, pur apprezzabile per il fatto di aver eliminato “normativamente” quella che ab origine integrava un’evidente ipotesi di responsabilità oggettiva, ha tuttavia al tempo stesso consacrato una deroga al regime ordinario di imputazione dolosa degli elementi costitutivi del reato. L’ignoranza scusabile, infatti, è configurabile solo allorché emerga che nessun rimprovero possa muoversi all’agente per avere egli fatto tutto il possibile per osservare uno standard di informazione e di controllo direttamente proporzionale alla rilevanza dell’interesse per il libero sviluppo psicofisico dei minori@.

 

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