testi ed ipertesti

Sussidiario di diritto penale
Parte speciale
a cura di F. Giunta

10. Adescamento di minorenni

 

 Il reato di Adescamento di minorenni di cui all’art. 609-undecies c.p., introdotto nell’ordinamento, in attuazione della Convenzione di Lanzarote del 25 ottobre 2007, dalla l. n. 172 del 2012, qualifica come reato la condotta di chi, allo scopo di commettere una serie di reati, analiticamente indicati nella disposizione, adeschi un minore di sedici anni, ove il fatto non costituisca più grave reato. La disposizione precisa che per adescamento deve intendersi qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso lusinghe, artifici o minacce, posti in essere anche attraverso l’utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

 La fattispecie determina, dunque, un’anticipazione della reazione penale ad una condotta prodromica rispetto a comportamenti direttamente lesivi dell’integrità sessuale del minore, punendo l’adescamento finalizzato al compimento di detti comportamenti@. Il delitto richiede, infatti, una particolare forma di dolo specifico, costituito dalla volontà di realizzare l’adescamento, attraverso l’opera di captazione della fiducia del minore tramite artifici, lusinghe o minacce, al fine di commettere un’altra condotta, costituente a sua volta reato@. Peraltro, non si richiede neppure che l’autore del reato sia riuscito effettivamente a carpire la fiducia del minore, ma è sufficiente che abbia agito con questa intenzione, perché il reato risulti consumato. Come ricordato, infatti, per adescamento si intende qualsiasi atto (semplicemente) volto a carpire la fiducia del minore.

 Tale circostanza dovrà indurre il giudice ad accertare con particolare rigore che l’agente abbia effettivamente agito allo scopo di commettere uno dei reati sessuali espressamente richiamati nella fattispecie incriminatrice. Sicché, per esempio, là dove l’adescamento sia posto in essere nei confronti di soggetti maggiori di quattordici anni da parte di un soggetto che non rivesta alcuna delle qualifiche soggettive di cui all’art. 609-quater c.p., comma 1, n. 2, allo scopo di avere rapporti consensuali e gratuiti con il minore, la condotta rimane estranea alla fattispecie di cui all’art. 609-undecies c.p.@.

 

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