testi ed ipertesti

Sussidiario di diritto penale
Parte speciale
a cura di F. Giunta

9. Corruzione di minorenni

 

 L’art. 609-quinquies prevede due distinte fattispecie incriminatrici riconducibili al paradigma della Corruzione di minorenne. Al primo comma si incrimina il compimento di atti sessuali in presenza di persona minore di anni 14 al fine di farla assistere; il secondo comma sanziona, invece, la condotta di chi fa assistere una persona minore degli anni 14 al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali (ipotesi, questa, introdotta dalla l. n. 172 del 2012). Entrambe le citate fattispecie tendono a preservare il sereno sviluppo psichico nella sfera sessuale del minore da traumi che potrebbero derivare dal fatto di assistere ad atti sessuali compiuti da altri.

 La descrizione dei fatti tipici in oggetto presuppone che il minore non venga coinvolto direttamente nel compimento degli atti sessuali, ma che sia comunque in grado di percepire quanto viene da altri posto in essere o mostrato. A tale proposito si è di recente precisato che “in tema di corruzione di minorenne, anche le condotte poste in essere mediante comunicazione telematica – pur svolgendosi in assenza di contatto fisico con la vittima – sono riconducibili alla fattispecie di cui art. 609-quinquies, comma 2, c. p., poiché il far assistere persona minore di anni 14 al compimento di atti sessuali o il mostrare alla medesima materiale pornografico al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali non richiede necessariamente la presenza fisica degli interlocutori”@.

 

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