Sussidiario di diritto penale
Parte speciale
a cura di F. Giunta
8. Atti sessuali con minorenni
Il nostro legislatore anche in sede di riforma ha mantenuto fermo il principio dell’intangibilità sessuale del minore fino all’età di 14 anni, sancendo, dunque, la rilevanza penale degli atti sessuali compiuti con detto minore anche in assenza delle forme di estrinsecazione della condotta previste dall’art. 609-bis.
Per attenuare la rigidità di tale disciplina, è stata, però, introdotta una deroga, prevedendo la non punibilità (art. 609-quater, comma 5) del minorenne il quale, al di fuori delle ipotesi previste nell’articolo 609-bis, compia atti sessuali con un “quasi coetaneo” che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non sia superiore a quattro anni.
La rilevanza penale degli atti sessuali coinvolge anche l’ipotesi in cui il minore ultraquattordicenne non abbia compiuto 16 anni, allorché ricorrano potenziali condizioni di debolezza della vittima, legate all’esistenza di un particolare rapporto tra la stessa e l’agente (art. 609-quater, comma 1, n. 2), o 18 anni, là dove vi sia, altresì, l’abuso dei poteri connessi alla posizione rivestita dal soggetto attivo nei confronti della vittima (art. 609-quater, comma 2). In tutte queste situazioni si presume, infatti, l’incapacità del minore di manifestare un valido consenso ad un rapporto sessuale. Da ultimo, la l. 23 dicembre 2021, n. 238 ha, altresì, inserito (nell’attuale terzo comma dell’art. 609-quater) una nuova fattispecie incriminatrice volta a punire chi, “fuori dei casi previsti dai commi precedenti”, compia “atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni quattordici, abusando della fiducia riscossa presso il minore o dell’autorità o dell’influenza esercitata sullo stesso in ragione della propria qualità o dell’ufficio ricoperto o delle relazioni familiari, domestiche, lavorative, di coabitazione o di ospitalità”@.
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