Sussidiario di diritto penale
Parte speciale
a cura di F. Giunta
6. La violenza sessuale di gruppo
La citata legge di riforma del 1996 ha, altresì, introdotto una fattispecie incriminatrice volta a sanzionare autonomamente (e più severamente) un’ipotesi di concorso di persone nella violenza sessuale@. Si tratta della Violenza sessuale di gruppo disciplinata all’art. 609-octies. Come è stato ricordato anche dalla Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla ragionevolezza del trattamento sanzionatorio previsto per tale fattispecie, “l’esigenza di prevedere un’autonoma ipotesi di reato rispetto alla violenza sessuale monosoggettiva e di sanzionarla con una pena più severa trova ragione, sul terreno della politica criminale, nella constatazione che l’aggressione commessa da più persone riunite, oltre a comportare una più intensa lesione del bene della libertà sessuale a causa della prevedibile reiterazione degli atti di violenza, vanifica le possibilità di difesa e di resistenza della vittima e la espone a forme di degradazione e di reificazione che rendono più grave e profondo il trauma psichico che comunque consegue a qualsiasi episodio di violenza sessuale”@.
Per la configurabilità del reato si ritiene sufficiente la presenza di almeno due persone@, ma l’esigenza che esse siano “riunite” implica una loro necessaria partecipazione alla fase esecutiva@. Rimane, dunque, aperta la possibilità di un concorso eventuale solo rispetto a condotte di istigazione o agevolazione intervenute nella fase precedente@.
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