Sussidiario di diritto penale
Parte speciale
a cura di F. Giunta
2. La “nuova” fattispecie di violenza sessuale
Il tratto maggiormente caratterizzante la citata riforma del 1996 è da ravvisare nell’unificazione delle due originarie autonome fattispecie di Violenza carnale e di Atti di libidine violenti nella figura unitaria della Violenza sessuale, oggi contemplata dall’art. 609-bis c.p. La scelta a favore dell’unificazione sembrò trovare giustificazione nell’opportunità di valorizzare l’unitarietà dello sfregio alla libertà della persona offesa e di evitare quella vittimizzazione secondaria che spesso aveva accompagnato la fase del giudizio, superando, in tal modo, la necessità di porre alla vittima domande relative a particolari intimi dell’accaduto, finalizzate a ricondurre il fatto all’una o all’altra delle due fattispecie, sanzionate in termini sensibilmente differenziati.
Sennonché, siffatta scelta ha da subito messo in luce la delicatezza di un’omologazione normativa di fatti che, in concreto, possono invece risultare dotati di disvalore molto diverso gli uni dagli altri. Tanto che l’abbandono della vecchia distinzione tra due forme di lesione della libertà sessuale ha poi indotto il legislatore all’introduzione di una circostanza attenuante ad efficacia speciale (“la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi”) per “i casi di minore gravità” (art. 609-bis, ultimo comma, c.p.). Tuttavia, la formulazione di siffatta previsione lascia agevolmente intendere come l’individuazione degli elementi idonei a giustificare la diminuzione di pena sia ora completamente rimessa al libero apprezzamento del giudice.
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