testi ed ipertesti

Sussidiario di diritto penale
Parte speciale
a cura di F. Giunta

3. La violenza o minaccia per costringere taluno a commettere un reato

 

 L’art. 611 c.p. configura un’ipotesi specifica di violenza privata, più grave della stessa, posto che in questo caso la vis è diretta non a qualunque comportamento, ma alla commissione di un reato.

 Invero, a differenza della violenza privata, nella fattispecie in esame il fatto materiale si esaurisce nella sola (condotta di) violenza o minaccia, essendo la costrizione e la commissione del reato elementi oggetto del dolo specifico, cioè meri fini della condotta. Tanto premesso, non è richiesta la loro integrazione ai fini della perfezione del reato, il quale viene realizzato nel momento in cui viene posta in essere la condotta violenta o minacciosa@, accompagnata dalla peculiare finalità descritta dalla norma.

 

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