Sussidiario di diritto penale
Parte speciale
a cura di F. Giunta
6. Il sequestro di persona a danno di minori
6.1. La l. n. 94 del 2009 ha introdotto uno speciale inasprimento sanzionatorio allorché il sequestro sia commesso in danno di minori (art. 605, comma 3, primo periodo). Come si evince dai lavori parlamentari, “l’ispirazione dell’intervento legislativo va ricercata nell’esigenza di contrastare più efficacemente il fenomeno dei rapimenti di minori contesi tra genitori separati o divorziati, sempre più diffuso soprattutto nei casi in cui questi ultimi siano di nazionalità differenti”@.
6.2. Nella medesima prospettiva si colloca la previsione (comma 3, secondo periodo) in forza della quale la pena è ulteriormente elevata se il fatto è realizzato in danno di minori di quattordici anni o se il minore sequestrato è condotto o trattenuto all’estero o, ancora, se concorre taluna delle circostanze indicate nel comma 2 del medesimo articolo. La formulazione del comma 3 (attraverso il richiamo al “fatto di cui al primo comma”) parrebbe tale da suggerire la riconducibilità delle ipotesi ivi previste alla categoria delle circostanze e non delle fattispecie autonome di reato.
6.3. Il comma 4 prevede, inoltre, che se il colpevole cagiona la morte del minore si applica la pena dell’ergastolo. Al contempo, però, in prospettiva preventiva, attraverso la costruzione di una circostanza attenuante ad efficacia speciale (“le pene previste dal terzo comma sono diminuite fino alla metà”), si attribuisce rilievo (comma 5) alla condotta dell’imputato che si adoperi concretamente affinché il minore riacquisti la propria libertà o per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori (aiutando l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o la cattura di uno o più autori di reati), o, infine, per evitare la commissione di ulteriori fatti di sequestro di minore.
Siffatte ipotesi di “ravvedimento operoso” sostanzialmente riproducono quelle già previste, rispettivamente, dai commi 4 e 5 dell’art. 630 c. p., per il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, e dall’art. 289-bis, comma 4, c. p., in tema di sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione. Attenuanti, queste, accomunate da una filosofia premiale tesa a favorire comportamenti post delictum che soddisfino, oltre la peculiare esigenza della liberazione dell’ostaggio, anche quella di disarticolare le organizzazioni criminali (comuni o terroristiche) autrici del reato@. Tale rilievo non deve, però, indurre a ritenere che vi sia incompatibilità strutturale tra le attenuanti in questione e l’ipotesi del reato commesso da agente unico, compatibile con il tenore letterale del quarto comma dell’art. 605 c. p.@.
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