Sussidiario di diritto penale
Parte speciale
a cura di F. Giunta
Capitolo XXIII | I delitti contro la libertà personale
di Costanza Bernasconi
1. La tutela della libertà personale nella topografia codicistica
1.1. Il Capo III (Delitti contro la libertà individuale) del Titolo XII c.p. è suddiviso in diverse sezioni, ciascuna delle quali è posta a tutela di una precisa declinazione di detta libertà individuale. Si tratta, peraltro, di un settore del Codice penale profondamente modificato nel corso del tempo, soprattutto in virtù di “innesti” normativi che hanno introdotto o semplicemente spostato in questo Capo nuove fattispecie incriminatrici rispetto a quelle originariamente ivi contenute.
In apertura (sezione I), vengono descritti i Delitti contro la personalità individuale, intesa come l’insieme delle manifestazioni nelle quali si esplica la libertà individuale. In detta sezione erano originariamente contenuti i soli delitti c.d. di liberticidio, vale a dire, aventi ad oggetto lo status libertatis. A seguito di una molteplicità di interventi normativi, imposti da vincoli sovranazionali, all’interno della sezione in oggetto sono stati inseriti altri reati, accomunati dalla loro idoneità a realizzare un annientamento della personalità. In tale prospettiva si comprende ora la presenza anche dei delitti di sfruttamento sessuale dei minori (sui quali v. infra, cap. XXV, §§ 7 ss.), di traffico di organi, di sfruttamento dei lavoratori.
1.2. Con il d.lgs. n. 21 del 2018, in attuazione della c.d. riserva di Codice (sul punto v. supra cap. VIII, § 6), dopo la sezione I è stata introdotta la sezione I-bis, dedicata ai Delitti contro l’uguaglianza, in realtà già prima previsti nell’ambito della legislazione speciale extra codicem, all’interno della l. 654 del 1975 (Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966).
La sezione II è, invece, dedicata ai Delitti contro la libertà personale, da intendersi qui come libertà fisica, distinta dalla libertà morale, tutelata da altra sezione, contenente, appunto, i Delitti contro la libertà morale (sezione III). Nell’ambito, poi, dei citati delitti contro la libertà personale il legislatore nel 1996 ha “trasferito” i delitti sessuali, originariamente collocati nel Titolo IX tra i Delitti contro la moralità pubblica. La nuova sedes di dette fattispecie, per quanto senz’altro preferibile rispetto a quella originaria, appare comunque opinabile, per le ragioni che si avrà modo di esporre.
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