Sussidiario di diritto penale
Parte speciale
a cura di F. Giunta
5. La diffamazione a mezzo stampa
5.1. Come si è avuto modo di anticipare, la diffamazione “col mezzo stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità” costituisce un’ipotesi aggravata punibile con pena detentiva in alternativa a quella pecuniaria.
Ai sensi degli artt. 57 e 57-bis c.p., salva la responsabilità dell’autore della pubblicazione, il direttore o il vice-direttore responsabile, nel caso di stampa periodica, e l’editore nonché lo stampatore, nel caso di stampa non periodica (se l’autore della pubblicazione è ignoto o non imputabile o è ignoto l’editore), rispondono del reato di diffamazione per omesso controllo sul contenuto delle affermazioni divulgate. Originariamente concepita come forma di responsabilità oggettiva, questa ipotesi di reato è oggi comunemente ritenuta colpevole, nel senso che deve essere ascrivibile a titolo di colpa@.
5.2. In ossequio al principio dell’interpretazione letterale, la giurisprudenza esclude che la disciplina in materia di reati a mezzo stampa possa applicarsi ai mezzi informatici di manifestazione del pensiero@. Gli artt. 57 e 57-bis c.p., infatti, fanno riferimento solo alla stampa, a differenza dell’art. 595 c.p., che parla anche di qualsiasi altro mezzo di pubblicità.
In ogni caso, per espressa previsione di legge, la disciplina della prova liberatoria sarà applicabile anche al direttore, al vice-direttore, all’editore e allo stampatore (art. 596-bis c.p.).
140 di 207