testi ed ipertesti

Sussidiario di diritto penale
Parte speciale
a cura di F. Giunta

4. La prova liberatoria

 

 Tanto premesso, stabilisce in via di eccezione l’art. 596, comma 3, c.p., che “Quando l’offesa consiste in un fatto determinato, la prova della verità del fatto medesimo è però sempre ammessa nel procedimento penale: 1) se la persona offesa è un pubblico ufficiale ed il fatto ad esso attribuito si riferisce all’esercizio delle sue funzioni; 2) se per il fatto attribuito alla persona offesa è tuttora aperto o si inizia un procedimento penale; 3) se il querelante domanda formalmente che il giudizio si estenda ad accertare la verità o la falsità del fatto ad esso attribuito”.

 Si tratta di casi in cui l’interesse alla verità prevale sulla tutela dell’onorabilità. Dispone infatti l’art. 596, comma 4, c.p.: “Se la verità del fatto è provata o se per esso la persona, a cui il fatto è attribuito, è per esso condannata dopo l’attribuzione del fatto medesimo, l’autore dell’imputazione non è punibile, salvo che i modi usati non rendano per se stessi applicabile la disposizione dell’articolo 595, primo comma”.

 

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