testi ed ipertesti

Sussidiario di diritto penale
Parte speciale
a cura di F. Giunta

4. Omissione di soccorso stradale

 

 L’art. 189, comma 7, del codice della strada prevede un’ipotesi speciale di omissione di soccorso. È punito, infatti, l’utente della strada che, in caso di incidente “comunque ricollegabile al suo comportamento”, non ottempera all’obbligo di prestare l’assistenza occorrente alle persone ferite.

 Il soggetto attivo può essere qualunque utente della strada, compreso il pedone. L’ampia formulazione della disposizione citata parrebbe estendere l’obbligo di soccorso a tutti i soggetti coinvolti nell’incidente, quindi anche a chi lo ha subito, ove il ferito sia colui che abbia dato origine all’incidente.

 Soggetto passivo è la persona ferita ossia colui che ha subito una lesione di qualsiasi tipo e gravità nell’incidente. Deve trattarsi, però, di una condizione che richieda assistenza. Non è tale, per esempio, il graffio, l’ematoma o l’escoriazione che non riducano in modo apprezzabile l’autosufficienza del soggetto passivo.

 La condotta doverosa consiste nel prestare l’assistenza occorrente di cui è capace il reo e, se del caso, nel richiedere l’intervento del soccorso medico.

 

Bibliografia essenziale

 

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