Sussidiario di diritto penale
Parte speciale
a cura di F. Giunta
3. Interruzione colposa di gravidanza
Nell’art. 593-bis c.p. l’interruzione della gravidanza e il parto prematuro sono gli eventi di due distinte fattispecie colpose causalmente orientate, previste rispettivamente la più grave al primo comma e la seconda al capoverso. In base alle regole generali l’evento non voluto deve derivare dalla violazione di una regola cautelare. Può trattarsi di colpa generica, come nel caso, per esempio, di un urto involontario causato dal malgoverno di un attrezzo, o di colpa specifica. A quest’ultimo proposito, viene in rilievo l’aggravante del terzo comma per il fatto causato dalla violazione delle norme poste a tutela del lavoro.
Entrambe le fattispecie incriminatrici possono realizzarsi mediante omissione, a norma dell’art. 40, comma 2, c.p. Si faccia il caso del medico che, chiamato a visitare la gestante, non riconosca la patologia in corso che poteva essere curata con successo disponendo il ricovero della paziente.
Come precisa la giurisprudenza, l’inizio del travaglio segna il criterio distintivo tra le fattispecie in esame e quella di omicidio colposo@, nel cui ambito applicativo rientra la morte del feto durante il processo fisiologico della sua separazione dal corpo materno.
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