Sussidiario di diritto penale
Parte speciale
a cura di F. Giunta
2. Interruzione di gravidanza non consensuale
Iniziando dall’art. 593-ter c.p., vengono in rilievo, a loro volta, due distinte ipotesi di reato, punite con la stessa pena.
Il primo comma prevede una fattispecie causalmente orientata che ruota sull’interruzione volontaria della gravidanza senza il consenso della donna, con la precisazione che si considera non prestato il consenso estorto con violenza o minaccia ovvero carpito con inganno. L’ampia formulazione della disposizione comprende qualunque condotta che sia causativa dell’evento, come percosse, lesioni, maltrattamenti e via discorrendo. Anche un’omissione può integrare il fatto tipico, ove l’omittente sia gravato dall’obbligo di impedire l’evento ai sensi dell’art. 40, comma 2, c.p. Il dolo consiste nella coscienza e volontà di cagionare, contro la volontà della gestante, l’interruzione della sua gravidanza. La fattispecie è compatibile con il dolo eventuale, quando, secondo le regole generali, il reo, pur non perseguendo in via principale l’interruzione della gravidanza, se ne sia rappresentato la verificazione, accettandola quale conseguenza verosimile del suo agire.
La fattispecie incriminatrice del secondo comma punisce chiunque cagioni l’interruzione della gravidanza con azioni dirette a provocare lesioni alla donna. La natura preterintenzionale del reato si desume dalla superfluità della previsione in esame ove l’evento fosse voluto, posto che il fatto rientrerebbe in quello tipizzato nel primo comma. Ne consegue che nel fuoco del dolo (necessariamente diretto come si evince dalla lettera della legge) rientra unicamente la condotta, mentre l’evento non deve essere voluto. È necessario, però, che condotta diretta a provocare lesioni risulti condicio sine qua non dell’interruzione della gravidanza, e che in questo evento si inveri il rischio creato con la condotta di lesioni.
Sono previste infine una serie di circostanze speciali. La prima è attenuante e scatta quando le lesioni causano l’acceleramento del parto. Le rimanenti circostanze sono aggravanti e operano nel caso in cui dai fatti tipizzati ai primi due commi dell’art. 593-ter c.p. derivino la morte della donna o lesioni gravissime o anche solamente gravi a suo danno. Un’ulteriore aggravante è prevista per l’ipotesi in cui la gestante sia minore degli anni diciotto.
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