Sussidiario di diritto penale
Parte speciale
a cura di F. Giunta
Capitolo XX | Delitti contro la maternità
di Fausto Giunta
1. Gli artt. 593-bis e 593-ter c.p.
Il titolo XII c.p. presenta oggi, al nuovo capo I-bis, due figure di reato che in precedenza erano previste dalla l. 22 maggio 1978, n. 194. A spostarle nel codice penale è stato ancora una volta il d.lgs. n. 21 del 2018, che ha mantenuto il curioso ordine della l. 194, per cui l’ipotesi punibile a titolo di colpa precede quella volontaria, dolosa o preterintenzionale (là dove solitamente il criterio di classificazione codicistica segue la regola opposta). Il riferimento è ai delitti di interruzione colposa di gravidanza (art. 593-bis c.p.) e interruzione di gravidanza non consensuale (art. 593-ter c.p.). Si può parlare in entrambi i casi di reati contro la maternità, come diritto della gestante a procreare e del concepito a vivere@.
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