testi ed ipertesti

Sussidiario di diritto penale
Parte speciale
a cura di F. Giunta

5. L’atto medico indifferibile

 

 Può accadere che un atto medico sia indifferibile e il paziente non sia in grado di esprimere il consenso. In tal caso, l’atto medico risulta lecito, anzi doveroso, se ispirato a beneficialità ed eseguito nel rispetto delle leges artis. In questi casi il fondamento giustificativo dell’intervento medico va ravvisato nell’essere un’attività autorizzata dall’ordinamento che, ricorrendone i presupposti, diventa doverosa anche penalmente. Da qui l’ancoraggio della sua liceità al disposto dell’art. 51 c.p.

 

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