testi ed ipertesti

Sussidiario di diritto penale
Parte speciale
a cura di F. Giunta

2. L’insularità legalistica

 

 2.1. Nel diritto penale moderno il principio di legalità, per il quale la decisione del giudice non è libera, ma deve conformarsi a un preesistente parametro legale, presenta all’evidenza maggiore rigidità rispetto a quanto avviene in altri settori pure afferenti all’area del diritto punitivo (si pensi alle garanzie di legalità dell’illecito amministrativo punitivo o del recente illecito civile depenalizzato)@.

 Ciò dipende dal fatto che nel campo penale il principio di legalità, affermato dall’art. 25, comma 2, Cost., ha radici più estese e profonde, che affondano nello spirito personalistico e liberale della Costituzione. Con una celeberrima metafora si è detto che il diritto penale è (e deve essere) un “arcipelago di divieti in un mare di libertà”@. Il principio di legalità è un cardine ideologico del sistema. Descrivere il fatto di reato significa narrarlo. La legalità è una modalità narrativa vincolante e in prima battuta linguistica@.

 2.2. La tecnica descrittiva è quella consueta del diritto: la fattispecie origina da una narrazione. Si pensi al delitto di omicidio: “Chiunque cagiona la morte di un uomo” (art. 575 c.p.). Caratteristica dell’enunciato è la sinteticità, non la brevità in se stessa, anche se di solito all’una corrisponde l’altra. Esiste una brevità espressiva “antica”, tipica di massime, aforismi, epigrammi, ecc., e una brevità moderna, come i tweet e la comunicazione internettiana in genere, perlopiù parcellizzata. Soprattutto nel diritto penale, sinteticità dell’enunciato significa compiutezza narrativa.

 La fattispecie non indica solamente la finalità della tutela; cala quest’ultima all’interno del fatto narrato. La ratio del divieto va ricercata nel fatto vietato, non al di fuori di esso.

 

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