Sussidiario di diritto penale
Parte speciale
a cura di F. Giunta
2. Il consenso informato e la legge n. 219 del 2017
Per molto tempo la disciplina penale dell’atto medico è stata desunta, ad opera della dottrina e della giurisprudenza, dai principi generali dell’ordinamento, a partire dal citato art. 32, comma 2, Cost.
I punti di approdo di questa elaborazione sono stati recepiti oggi dalla l. 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento)@, a partire dal consenso libero e informato della persona interessata, in mancanza del quale “nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito” (art. 1, comma 1).
Si precisa, inoltre, che “Ogni persona capace di agire ha il diritto di rifiutare […] qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario” (art. 1, comma 5). E, ancora, che “Il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente” (art. 1, comma 6).
L’art. 3 estende gli stessi principi al minore e all’incapace nei limiti delle rispettive capacità di comprensione e di decisione (art. 3, comma 1).
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