testi ed ipertesti

Sussidiario di diritto penale
Parte speciale
a cura di F. Giunta

Capitolo XVII | La responsabilità penale del medico

di Fausto Giunta

 

1. Le caratteristiche necessarie dell’atto medico

 

 1.1. L’atto medico ha la funzione precipua di migliorare lo stato di salute del paziente, contrastando il dolore anche quando dipende da malattie terminali.

 Si è già avuto modo di dire che la beneficialità dell’intervento terapeutico, ossia la finalizzazione a vantaggio del paziente, è un suo carattere necessario. Non fa eccezione la chirurgia estetica: anch’essa incrementa il benessere complessivo del paziente.

 1.2. La condotta terapeutica incide sul corpo del paziente e può comportare alterazioni fisiche significative. Si pensi all’intervento chirurgico, che consiste nella resezione di tessuti, in modificazioni anatomiche ed asportazioni. Lo stesso vale per la terapia farmacologica che, per quanto vantaggiosa, comporta effetti collaterali consistenti in un’alterazione funzionale dell’organismo (si pensi alla chemioterapia).

 Dal punto di vista naturalistico alcuni atti medici sono assimilabili ad altrettante lesioni personali. È stato affermato, con un accostamento indubbiamente suggestivo, che in assenza del consenso del paziente l’uso del bisturi somiglia a quello del pugnale@. In effetti, sebbene il bisturi non abbia l’attitudine offensiva propria di un’arma da taglio, il suo utilizzo può provocare un’offesa all’integrità fisica del paziente uguale, se non più grave, di quella che è in grado di infliggere un colpo di pugnale. Sul piano del loro significato sociale, però, si tratta condotte distinte, proprio in ragione del requisito della beneficialità, esclusivo dell’atto medico.

 1.3. La salute è un diritto della persona, non un dovere giuridico. Da qui, per disposto costituzionale, l’incoercibilità dell’atto medico (art. 32 Cost.), fatti salvi i casi in cui il trattamento sanitario sia obbligatorio per legge (art. 32, comma 2, Cost.)@. Il paziente, capace e informato, può rifiutare le cure, anche quando siano salvifiche. La scelta di lasciarsi morire non equivale ad un suicidio: in entrambi i casi l’epilogo è la morte, ma altro è l’interruzione anticipata della propria vita, altro è lasciare che la malattia faccia il suo corso, fino alle estreme conseguenze. Nel primo caso il processo causale che porta alla morte è attivato dall’agente, nel secondo è opera della natura.

 Ne consegue che, quando le circostanze lo consentono, l’atto medico deve essere accettato dal paziente, capace e informato. Il consenso informato è un requisito imprescindibile del trattamento sanitario. Fanno eccezione i casi in cui il paziente non sia capace di esprimerlo e l’intervento terapeutico non possa attendere che il paziente recuperi la sua capacità. Essendo un diritto disponibile, il paziente può rinunciare all’informazione e all’autodeterminazione terapeutica, rimettendosi alle scelte del medico@.

 Il trattamento terapeutico, infine, è tale solo se conforme alle leges artis, ancorché sperimentali. Quest’ultimo requisito si salda con il primo: la beneficialità, ossia la finalizzazione della cura all’interesse del paziente, sta e cade con la sua conformità ai canoni della scienza medica.

 

 

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