Sussidiario di diritto penale
Parte speciale
a cura di F. Giunta
10. Il delitto di rissa
di Fausto Giunta
10.1. L’art. 588 c.p. punisce la partecipazione a una rissa, intesa come alterco violento, reciproco scambio di percosse (che non rileveranno autonomamente in quanto assorbite dal delitto in esame) o lesioni nel senso che si è avuto modo di precisare.
Si tratta di un reato necessariamente plurisoggettivo. Per l’opinione dominante gli agenti devono essere almeno tre@. Questo requisito delimitativo, per cui lo scontro tra due pugili in un locale pubblico non costituisce rissa, mentre integrerebbe il delitto in parola lo stesso fatto compiuto da tre studenti all’uscita del liceo, è introdotto in via interpretativa per rafforzare la presunzione di pericolo che anima la previsione di reato. Deve ritenersi, infatti, che la rissa costituisca un reato di pericolo astratto. Ne consegue che il giudice è esentato da una verifica dell’idoneità offensiva del fatto storico hic et nunc. Autorevole dottrina parla invece di reato di pericolo concreto per la vita o l’incolumità individuale dei corrissanti@, ma chiarendo al contempo che detto pericolo è “in genere, insito nelle modalità costitutive del fatto di rissa”@. Così formulate le due impostazioni finiscono per avvicinarsi.
Tra i soggetti attivi necessari vanno considerati anche i partecipanti che non sono imputabili o non punibili, compreso l’aggredito che, potendo sottrarsi allo scontro fisico, per esempio fuggendo, decide di reagire. In tal caso non ricorre la causa di giustificazione della legittima difesa, per difetto del requisito della “inevitabilità altrimenti”.
10.2. Il capoverso prevede un aggravamento di pena se nella rissa taluno rimane ucciso o riporta una lesione personale. La disposizione soggiunge che essa si applica anche quando “l’uccisione o la lesione personale avviene immediatamente dopo la rissa e in conseguenza di essa”.
Si tratta di un enunciato normativo, lineare in apparenza, ma in realtà di difficile comprensione.
Per leggerlo correttamente occorre partire dalla seconda parte e dal termine (di raro impiego nel codice penale) “uccisione”, che non si limita a indicare l’evento morte, ma evoca il fatto di omicidio comprensivo della condotta. L’uccisione immediatamente dopo alla rissa e in conseguenza di essa fa evidente riferimento a una condotta dolosa che costituisca una sorta di strascico della stessa. L’avverbio “immediatamente” indica un intervallo temporale minimo, che va inteso in senso normativo: l’uccisione dovrà avvenire nelle medesime circostanze di tempo e di luogo della rissa. Il movente dell’uccisione deve originare dalla rissa. Stante l’identità del contesto normativo, tutto ciò vale anche per la lesione personale.
10.3. Venendo adesso alla prima parte della norma, per coerenza di lettura, anche qui la morte e, in alternativa, la lesione personale devono essere volute da taluno dei correi e avvenire durante la rissa.
L’aggravamento di pena si applica a tutti i partecipi, fatta eccezione per chi ha causato l’evento. Questi ne risponderà in concorso con la rissa non aggravata. L’opposta soluzione, patrocinata in giurisprudenza@, per cui all’autore dell’omicidio o delle lesioni si applicherà anche l’aggravante della rissa, duplica la risposta sanzionatoria per lo stesso fatto.
Il dolo è generico. Ciascun agente deve rappresentarsi l’azione degli altri corrissanti.
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