testi ed ipertesti

Sussidiario di diritto penale
Parte speciale
a cura di F. Giunta

9. Competenza per materia e deroghe alla procedibilità ex officio

di Caterina Paonessa

 

 Le lesioni personali presentano al loro interno un trattamento differenziato innanzitutto sotto il profilo alla competenza per materia. Rientrano oggi nella giurisdizione del giudice di pace, con le implicazioni sanzionatorie che ne conseguono, le lesioni personali (colpose) procedibili a querela di parte, ad eccezione dei fatti connessi a colpa professionale o con violazione della normativa in materia antinfortunistica o per la prevenzione delle malattie professionali nei casi di malattia superiore a venti giorni.

 Quanto al regime di procedibilità, le lesioni personali sono state storicamente il terreno sul quale si è estesa per prima la procedibilità a querela nei confronti di offese alla persona ritenute indisponibili@.

 In relazione alla figura di reato in parola, la regola della perseguibilità ex officio conosce oggi molte deroghe, originariamente circoscritte in prevalenza alle ipotesi colpose e collegate al minore disvalore di azione, desunto, da un lato, dal tipo di attività rischiosa che genera la colpa e, dall’altro, dal tipo di regola cautelare violata. Oggi la doglianza di parte è richiesta anche per ipotesi dolose. Si può dire, pertanto, che si è giunti al sovvertimento della regola originaria, per cui le lesioni personali sono perseguibili d’ufficio salvo che non sia diversamente disposto.

 Ebbene, tenendo conto di dette eccezioni, restano procedibili d’ufficio: 

a) le lesioni personali dolose in danno degli  esercenti  le  professioni  sanitarie  e socio-sanitarie nonché di chiunque svolga  attività  ausiliarie  di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, a causa o nell’esercizio  di  tali  professioni  o attività;

b) le lesioni personali dolose, gravi e gravissime aggravate ai sensi dell’art. 585;

c) le lesioni personali dolose lievi quando il fatto è commesso contro persona incapace, per età o per infermità;

d) le lesioni personali colpose gravi e gravissime connesse alla violazione della normativa infortunistica;

e) le lesioni personali stradali gravi o gravissime aggravate ai sensi dell’art. 590-bis.

 

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