testi ed ipertesti

Sussidiario di diritto penale
Parte speciale
a cura di F. Giunta

6. Le lesioni personali colpose

di Fausto Giunta

 

 L’art. 590 c.p. punisce le lesioni personali colpose, facendo implicito rinvio, per la loro descrizione, alle fattispecie oggettive tipizzate agli artt. 582 e 583 c.p. 

 Una precisazione merita il disposto dell’art. 590, comma 2, c.p. Per l’opinione prevalente le lesioni gravi e gravissime sarebbero fattispecie circostanziali. A ben vedere, però, non c’è ragione di modificare l’opposta conclusione cui si è pervenuti con riguardo alle corrispondenti fattispecie dolose (supra § 4.3.-4.5.), la quale si impone per coerenza sistematica. Ricorreranno, pertanto, le lesioni gravi e gravissime quando lo specifico evento non voluto che si è realizzato rientrava nello spettro preventivo della regola cautelare violata. 

 Anche con riguardo alle lesioni personali colpose va considerata l’aggravante prevista dall’art. 590, comma 3, c.p. per i casi commessi con violazione delle regole cautelari per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Per le lesioni dovute a colpa del sanitario va richiamata la previsione ad hoc identica a quella dell’omicidio colposo per imperizia del medico, di cui si è già detto (v. supra, cap. XI, § 7).

 

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