Sussidiario di diritto penale
Parte speciale
a cura di F. Giunta
5. Le mutilazioni genitali femminili
di Fausto Giunta
Una figura autonoma di lesioni personali particolarmente gravi è costituita dalle mutilazioni genitali femminili cagionate in assenza di esigenze terapeutiche (art. 583-bis c.p.), introdotta dalla l. 9 gennaio 2006, n. 7.
Il fatto (clitoridectomia, escissione e infibulazione, limitando l’attenzione al primo comma) sarebbe rientrato comunque nell’ambito operativo dell’art. 583 c.p. La sua previsione come fattispecie speciale, in ragione del tipo di malattia, non colma pertanto lacune di tutela, ma obbedisce piuttosto alla logica tipica del diritto penale simbolico. In questo caso il messaggio dell’ordinamento è quello di stigmatizzare, oltre al fatto in se stesso, le sue radici culturali@, incompatibili con la concezione della persona come portatrice di diritti inalienabili tra cui quello all’integrità e alla vita sessuale.
La fattispecie tipizzata all’art. 583-bis, comma 1, c.p. richiede il dolo generico. L’ipotesi prevista dal secondo comma (provocare lesioni agli organi sessuali genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente) è a dolo specifico, dovendo perseguire la condotta il “fine di menomare le funzioni sessuali”. In questo caso deve pur sempre trattarsi di lesioni personali nel senso che si è avuto modo di chiarire, rimanendo atipiche le pratiche prevalentemente simboliche@.
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