testi ed ipertesti

Sussidiario di diritto penale
Parte speciale
a cura di F. Giunta

3. Lesioni lievi

di Fausto Giunta

 

 L’art. 582 c.p. distingueva in origine due ipotesi di lesioni personali: l’una, definita “lieve”, l’altra “lievissima” a seconda della durata della malattia: compresa tra ventuno e quaranta giorni, nel primo caso, inferiore a venti giorni, nel secondo. Ne discendevano differenti implicazioni di disciplina sotto il profilo della giurisdizione (perché solamente le lesioni lievissime erano procedibili a querela, di competenza del giudice di pace e assoggettate a pene non detentive). Oggi, a seguito del d.lgs. n. 150 del 2022, entrambe le fattispecie sono diventate di regola procedibili a querela e di competenza del giudice di pace (deve considerarsi, dunque, un refuso legislativo la sopravvivenza nell’art. 4 del d.lgs. n. 274 del 2000 del riferimento al secondo comma dell’art. 582). Da qui, la loro unificazione anche sotto il profilo della cornice edittale. In breve: la reclusione da sei mesi a tre anni,  indicata dall’art. 582, comma 1,  c.p., quando il fatto è di competenza del giudice di pace, lascia spazio alla pena pecuniaria della multa da 516 a 2.582 euro o alla permanenza domiciliare da quindici a quarantacinque giorni ovvero ancora al lavoro di pubblica utilità da venti giorni a sei mesi.

 Trattandosi di fattispecie causalmente orientata, il delitto di lesione personale può realizzarsi in forma omissiva, ai sensi dell’art. 40, comma 2, c.p.

 Il dolo deve abbracciare l’offesa all’incolumità del soggetto passivo (oltre che, come si dirà, la sua gravità) quale conseguenza della condotta.

 

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