testi ed ipertesti

Sussidiario di diritto penale
Parte speciale
a cura di F. Giunta

7. Gli omicidi colposi

 

 7.1. L’omicidio colposo, previsto dall’art. 589 c.p., è un reato causalmente orientato al pari della corrispondente fattispecie dolosa. L’elemento caratterizzante è la colpa: l’evento non voluto deve dipendere dalla violazione di una regola cautelare.    

 Il secondo comma contempla una circostanza aggravante indipendente per il caso in cui la cautela disattesa riguardi la prevenzione degli infortuni sul lavoro@.

Una cornice edittale ancora più severa è stabilita per la colpa professionale dal terzo comma.   

 Accanto all’ipotesi generale di omicidio colposo negli ultimi anni sono gemmate, più o meno scriteriatamente, due fattispecie speciali, l’una in materia di circolazione stradale, l’altra concernente la responsabilità professionale del sanitario. La prima registra un incrudelimento della risposta sanzionatoria che ha sollevato dubbi sul piano della legittimità@, la seconda è contrassegnata da una disciplina favorevole al reo. In entrambi i casi il profilo di specialità attiene al requisito della colpa.   

 7.2. Iniziando, secondo l’ordine della loro collocazione sistematica, dall’omicidio stradale (art. 589-bis c.p.), la severità della risposta sanzionatoria si collega alla violazione di regole cautelari particolarmente importanti per la sicurezza della circolazione stradale. La scelta legislativa di dare rilievo al disvalore di azione non esime l’interprete dal rispetto degli ordinari criteri di imputazione dell’evento. Non basta che la morte sia avvenuta in occasione della circolazione stradale; occorre che essa sia dipesa dalla violazione delle cautele espressamente richiamate dalla fattispecie incriminatrice. Diversamente, si configurerebbe un regresso verso forme di versari in re illicita.

 7.3. Il tratto di specialità della seconda fattispecie, prevista all’art. 590-sexies c.p., riguarda ancora più chiaramente la struttura della colpa. In effetti la disposizione in parola sembrerebbe speciale rispetto all’art. 43 c.p., che definisce la colpa. A ben vedere, però, sotto questo profilo la specialità è solo apparente: l’art. 590-sexies c.p. propone la concezione della colpa che parte della dottrina e della giurisprudenza ritiene preferibile in termini generali. Sul punto si avrà modo di tornare, perché l’art. 590-sexies c.p. dispone analogamente anche in materia di lesioni personali. Ciò suggerisce una trattazione unitaria della disciplina nella più ampia cornice della responsabilità penale del medico, che si è arricchita di un’altra disposizione di carattere comune. Dispone l’art. 3-bis, d.l. n. 44 del 2021, che “Durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e successive proroghe, i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, commessi nell’esercizio di una professione sanitaria e che trovano causa nella situazione di emergenza, sono punibili solo nei casi di colpa grave”. Soggiunge il capoverso: “Ai fini della valutazione del grado della colpa, il giudice tiene conto, tra i fattori che ne possono escludere la gravità, della limitatezza delle conoscenze scientifiche al momento del fatto sulle patologie da SARS-CoV-2 e sulle terapie appropriate, nonché della scarsità delle risorse umane e materiali concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, oltre che del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato impiegato per far fronte all’emergenza”.

 

Bibliografia essenziale

 

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