Sussidiario di diritto penale
Parte speciale
a cura di F. Giunta
6. L’omicidio preterintenzionale
A norma dell’art. 584 c.p. risponde di omicidio preterintenzionale chi, nell’atto di commettere i delitti di percosse o lesioni personali, cagiona la morte del soggetto passivo.
La condotta tipica, che può rimanere allo stadio del tentativo, è dolosa; l’evento, invece, deve essere necessariamente non voluto, perché altrimenti il fatto rientrerebbe nella cornice dell’omicidio doloso.
Nonostante l’apparente contraddizione, è possibile percuotere o causare lesioni personali nel rispetto di cautele idonee a evitare il rischio della morte@. Il manuale del picchiatore modello è noto e consultato da chi esercita, spesso in modo clandestino e perfino penalmente vietato, professioni che consistono o degenerano in certe pratiche.
Se non esistesse l’art. 584 c.p. il fatto da esso previsto integrerebbe le fattispecie di percosse o lesioni in concorso con il delitto di omicidio colposo, sempre che la morte del soggetto passivo derivi dalla mancata adozione di dette cautele. La scelta di unificare i due titoli di responsabilità in un’unica fattispecie, ben più gravemente punita del cumulo materiale delle rispettive pene, depone per un’altra chiave di lettura: il legislatore non ha negato spazio alle cautele che possono adottarsi nell’agire illecito. In nome della più efficace tutela della vita ha arretrato la soglia di pericolo rilevante vietando le percosse e le lesioni personali sia per il pregiudizio che esse presentano in se stesse, sia in funzione della tutela anticipata della vita.
Stando così le cose, nell’omicidio preterintenzionale per l’imputazione della morte sono sufficienti il nesso di causalità e i suoi correttivi.
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