testi ed ipertesti

Sussidiario di diritto penale
Parte speciale
a cura di F. Giunta

9. Liberale, non ottocentesco

 

 9.1. La visione liberale del diritto penale non è né inattuale – le sue radici storiche costituiscono piuttosto un valore aggiunto – né ingenua. Come tutte le ideologie penalistiche, propone un modello non da tutti condiviso nella sua purezza, ma niente affatto utopistico. Esso costituisce la risposta culturale al pragmatismo preventivo sempre in agguato, disinvolto e senza limiti, che, portato alle estreme conseguenze, non esita a riproporre finanche la tortura medicalmente assistita quale legittima tecnica investigativa@. Di fronte a questi scenari merita di essere ricordato che le scienze criminalistiche per essere “attuali” non debbono essere “troppo contemporanee”@.

 Professarsi liberali non significa riconoscersi ottocenteschi. Il valore del pensiero penalistico liberale sopravvive alla crisi, verosimilmente irreversibile, di altre bandiere della cultura di quell’epoca, come, per esempio, il mito del codice, quale unico corpo legislativo composto da poche norme chiare, semplici e facilmente conoscibili. Il diritto penale non è come l’acqua di uno stagno; scorre e, come tutto, continuerà a trasformarsi insieme con i contesti e gli assetti normativi. Sopravvivono, però, i valori, che sono cosa diversa dalle tecniche del diritto e non hanno, né potranno avere scadenza culturale, finché il cliente della giustizia penale sarà la persona con la sua dignità, il suo corpo e la sua esistenza.

 Le sfide provenienti dalla criminalità vanno contrastate puntando sull’efficienza del sistema preventivo e resistendo alla tentazione fatale di trasformare la giustizia penale in violenza di Stato incontrollata, priva di razionalità contenitiva.

 9.2. In breve: il “penale” consegna il governo della sua eccezionalità al “diritto”, la cui funzione di garante della persona non ammette eccezioni. Diversamente, politica e magistratura diventerebbero, in ragione delle rispettive competenze, despoti della pena, decisori assoluti di uno stato di eccezione permanente. Il diritto penale cesserebbe di essere il ramo più personalistico dell’ordinamento giuridico, lasciando che l’individuo nelle mani della giustizia diventi semplice destinatario di un pubblico servizio coercitivo. Un epilogo, questo, precluso dallo statuto penalistico costituzionale e dalle sue profonde radici liberali.

 

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