testi ed ipertesti

Sussidiario di diritto penale
Parte speciale
a cura di F. Giunta

Sommario

 

Introduzione

 

 Secondo un approccio didattico, tipico della nostra cultura giuridica e più in generale della tradizione dei sistemi di civil law, lo studio universitario del diritto penale inizia con il corso di “parte generale” e prosegue con quello di “parte speciale”.

 Il primo ha ad oggetto i principi e le regole che fanno del diritto penale un tipo di disciplina, distinto dagli altri rami dell’ordinamento giuridico. Il suo programma comprende il reato come concetto di genere, le garanzie che lo presidiano e la tipologia delle sue conseguenze sanzionatorie. La “parte speciale”, invece, è il catalogo dei singoli reati previsti dalla legge penale e dei rispettivi tariffari di pena, espressivi dei loro specifici disvalori. In prima approssimazione si può dire che le norme di parte generale si rivolgono al giurista, quelle di parte speciale sono regole di condotta per il cittadino.

 Fino a qualche anno addietro, in non poche università italiane solo la parte generale costituiva l’oggetto di un insegnamento fondamentale. Ciò non sorprende, se si considera la predilezione che i professori di diritto penale da sempre hanno mostrato per gli istituti della parte generale, terreno delle grandi costruzioni teoriche, di fattura per lo più dottrinale.

 Tuttora, per alludere a questo faticoso lavoro di sistemazione concettuale, si parla di “dogmatica” (gli studiosi del diritto penale, adusi a questo termine, non fanno più caso che, nel linguaggio comune, l’aggettivo “dogmatico” può anche indicare una mentalità rigida e assiomatica, poco incline alla dialettica; per molti giuristi “dogmatica” è sinonimo di scienza del diritto). 

 Per converso, la “parte speciale” è stata meno esplorata dagli studiosi togati, quali sono, o ritengono di essere, i professori che insegnano nelle università. Cosicché, la dimensione in fondo più vitale e pulsante del diritto penale, ossia la fisionomia delle singole figure di reato, finiva per essere degradata a materia di esegesi, come tale rimessa prevalentemente all’elaborazione della giurisprudenza.

 Oggi, il quadro è sensibilmente mutato. Sebbene non esistano dogmatiche di “parte speciale” (la qual cosa è probabilmente un bene), lo studio delle singole fattispecie incriminatrici non si è soltanto affrancato dalla sua pretesa subalternità qualitativa rispetto a quello della parte generale, ma ha assunto anche carattere di sistematicità.

 Nondimeno, lo studio della “parte speciale” ha mantenuto un qual certo carattere esemplificativo, dovuto – specie con riferimento al nostro ordinamento – alla vastità della materia, un autentico universo in continua espansione. Proprio la costante crescita del catalogo dei reati rende illusoria, infatti, la pretesa della sua compiuta conoscenza.

Sebbene i piani di studio universitari prevedano perlopiù come obbligatorio l’insegnamento del diritto penale “speciale”, il relativo programma privilegia giocoforza alcuni settori e, pertanto, ben può variare da un’università all’altra, in base a opzioni, oltre una certa misura, opinabili. Di solito vengono prescelti settori centrali nell’esperienza giudiziaria, come i delitti contro la persona, il patrimonio, la pubblica amministrazione e l’amministrazione della giustizia, lasciando a insegnamenti ulteriormente specialistici l’approfondimento di comparti extra codicem di crescente attualità, come, per esempio, il diritto economico e ambientale, meritevoli di un’offerta didattica ad hoc.

 In breve: cresce l’attenzione per la “parte speciale” anche a beneficio di una didattica più vicina alla dimensione applicativa del diritto penale, la quale, tuttavia, non può fare a meno di essere illuminata dai principi e gli istituti della “parte generale”.

 Confido che queste pagine possano aiutare a congiungere lo studio della grammatica penalistica alla vitalità delle singole figure di reato, considerate in se stesse e nei loro reciproci rapporti. La “parte speciale” è il linguaggio del diritto penale. Senza di essa, la conoscenza della “parte generale” mantiene il suo valore culturale, ma perde la sua utilità pratica; come avviene con lo studio delle lingue morte. Viceversa, senza il costante richiamo dei principi fondamentali, non può aversi la corretta applicazione delle singole fattispecie incriminatrici. 

 Il lettore noterà subito le particolarità di questo sussidiario: allo scheletro, costituito dal testo, sono state aggiunte fasce muscolari e irradiazioni nervose in forma ipertestuale. Nel complesso si tratta di un tentativo di didattica “pluralistica”, perché frutto del lavoro di un gruppo nutrito di studiosi, che hanno contribuito all’organizzazione della struttura e ai molteplici innesti costituiti da allegati scritti e audiovideo.

 Il debito di gratitudine, che ho contratto con quanti hanno accettato di partecipare a questa avventura, non può essere ripagato con un semplice e doveroso ringraziamento, che sento di esprimere in apertura. 

 

Fausto Giunta

 

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