SOMMARIO 1. La fattispecie di cui all’art. 438 c.p.: a) la nozione di epidemia ed il requisito della «diffusione di germi patogeni». — 2. (Segue): b) La dubbia rilevanza delle condotte omissive. — 3. (Segue): c) L’elemento psicologico del reato. — 4. Gli orientamenti della prassi applicativa sul delitto di epidemia: a) la contaminazione dell’acqua pubblica. — 5. (Segue): b) la trasmissione del virus HIV per via sessuale a partner non informato. — 5.1. L’assoluzione dal delitto di epidemia: il differente decorso causale descritto dai Giudici d’Appello. — 5.2. La differenza tra contagio ed epidemia descritta nella motivazione della sentenza della Corte di Cassazione n. 48014/2020. — 6. La diffusione dell’epidemia da Covid-19 e la violazione della misura della quarantena. — 7. La concreta configurabilità del reato di epidemia nel caso di comportamento (omissivo) di un sanitario. — 8. Considerazioni conclusive sulla configurabilità del delitto di epidemia nei confronti dei c.d. “untori”.