È il testo dell’intervento all’incontro “Cold Case, quando la cronaca nera diventa spettacolo. I limiti del diritto di cronaca” svoltosi il 7 giugno 2025 nell’ambito del Festival del Giornalismo di Siena.
Abstract:
Pacificamente si ritiene che il giornalista di cronaca giudiziaria non risponda di diffamazione se il fatto narrato è vero, se lo espone con sobrietà e senza adottare toni scandalistici e se sussiste interesse sociale alla sua conoscenza. A ciò si è di recente aggiunto il rispetto della presunzione di innocenza che impone al giornalista di non pubblicare determinati atti processuali (art. 114 c.p.p.) e di esplicitare l’eventuale mancanza di una condanna definitiva. In questa prospettiva l’Autore ritiene che determinati programmi televisivi dedicati a seguire le indagini in corso dei fatti di cronaca che destano maggiore clamore sociale, costituiscono una sistematica violazione della presunzione di innocenza.
Parole chiave:
Diffamazione – Libertà di stampa – Cronaca giudiziaria – Presunzione d’innocenza
Title:
The limits of Court reporting, with particular reference to the presumption of innocence
Abstract:
It is generally accepted that a court reporter is not liable for defamation if the facts reported are true, if they are presented in a sober manner without resorting to sensationalism, and if there is a public interest in knowing them. To this has recently been added respect for the presumption of innocence, which requires journalists not to publish certain procedural documents (art. 114 c.p.p.) and to make explicit any lack of a final conviction. In this perspective, the author believes that certain television programmes dedicated to following ongoing investigations into news stories that arouse considerable public interest constitute a systematic violation of the presumption of innocence.
Keywords:
Defamation – Freedom of the Press – Court Reporting – Presumption of Innocence