Il contributo è la relazione al Convegno “Safer work – Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro del territorio modenese: organizzazione, gestione dei rischi e responsabilità” tenutosi a Modena il 18.4.2024 e sarà destinato alla raccolta degli Atti del Convegno (Aa.Vv., La dimensione dinamica della salute e della sicurezza sul lavoro nel contesto locale: sistemi produttivi, modelli di prevenzione e responsabilità penale, a cura di L. Foffani, G. Pellacani, R. Orlandi, L. Lodi, Torino, 2024, in corso di pubblicazione).
Il contributo è in corso di pubblicazione nel prossimo volume di Criminalia, ed è soggetto ai criteri di peer review ed alle esclusioni dal sistema di valutazione della Rivista.
SOMMARIO 1. Premessa. – 2. Cenni sull’evoluzione della delega di funzioni nel settore giuslavoristico. – 3. I requisiti formali della delega. – 4. I requisiti sostanziali della delega. – 5. Gli obblighi residui in capo al datore di lavoro a fronte di una delega valida e la c.d. culpa in vigilando. – 6. Luci ed ombre del quadro attuale, nell’ottica di una possibile riforma. – 7. Un rapido confronto con il settore medico: la culpa in vigilando del medico in posizione apicale. – 8. Il corretto adempimento dell’obbligo di vigilanza. – 9. Una sintesi finale delle prospettive de iure condendo.
Abstract:
Il saggio ambisce a dare una panoramica sulla fisionomia della delega di funzioni di cui all’art. 16 del d.lgs. 81 del 2008, in relazione al concetto di “culpa in vigilando” nella prospettiva della responsabilità datoriale. In particolare, il nodo centrale è l’analisi in merito ad una precisa individuazione del comportamento alternativo lecito del delegante, in capo al quale permane sempre un residuo dovere di vigilanza. In assenza di un perimetro certo del contegno doveroso, il rischio è che il datore di lavoro venga ritenuto perseguibile in ragione della mera posizione da questi ricoperta. Di qui la necessità di un intervento di restyling del legislatore, allo scopo di chiarire definitivamente che il datore di lavoro/delegante non è punibile per lesioni personali colpose ed omicidio colposo nel caso in cui la delega sia stata correttamente conferita e risulti adottato, ed efficacemente attuato, il modello di organizzazione e gestione di cui al d.lgs. n. 231/2001 e all’art. 30, comma 4 del d.lgs. n. 81/2008.
Parole chiave:
Delega di funzioni – culpa in vigilando – responsabilità datoriale – comportamento alternativo lecito – modelli organizzativi
Title:
Delegation of functions and culpa in vigilando from the perspective of workplace safety
Abstract:
The essay aims to provide an overview of the delegation of functions under art. 16 of Legislative Decree n. 81 of 2008, in relation to the concept of “culpa in vigilando” from the perspective of employer liability. In particular, the main issue is the analysis of a precise identification of the lawful alternative behavior of the delegating party, who always retains a residual duty of supervision. In the absence of a clear framework of required conduct, there is a risk that the employers may be held liable solely because of the position they hold. Hence, there is a need for a restyling by the legislator, for the purpose of definitely clarifying that the employer/delegating party cannot be held liable for negligent personal injury and manslaughter when the delegation has been correctly conferred and the organization and management model provided for in Legislative Decree n. 231 of 2001 and art. 30, par. 4 of Legislative Decree n. 81 of 2008 has been adopted and effectively implemented.
Keywords:
Delegation of functions – culpa in vigilando – employer liability – alternative lawful behavior – compliance programs