SOMMARIO 1. Note introduttive. – 2. Gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità e della magistratura di sorveglianza. – 3. Un diritto monco? – 4. Riflessioni conclusive e questioni aperte.
Abstract:
Con la sentenza n. 10 del 26 gennaio 2024 la Corte costituzionale ha operato una svolta significativo nel panorama giuridico italiano andando a riconoscere il diritto alla sessualità per i soggetti detenuti. Tuttavia, a distanza di oltre un anno, i principi contenuti nella pronuncia richiamata si scontrano con le difficoltà organizzative e logistiche dei singoli istituti penitenziari che non dispongono di adeguati spazi per consentire l’espletamento di tale diritto. Nel presente contributo si analizzeranno tre ordinanze della magistratura di sorveglianza che hanno accolto il reclamo di alcuni detenuti, per altro in espiazione di un titolo di reato ricompreso all’interno dell’art. 4-bis ord. pen., e che hanno subito, proprio per le carenze evidenziate, una limitazione ad un loro diritto costituzionalmente tutelato.
Parole chiave:
Affettività – Diritto alla sessualità – Carcere – Detenuti – Magistratura di sorveglianza
Title:
Affectiveness in prison: is it a real right or a mere hope?
Abstract:
With judgment no. 10 of January 26, 2024, the Constitutional Court made a significant shift in the Italian legal landscape by recognizing the right to sexuality for incarcerated individuals. However, more than a year later, the principles contained in the aforementioned ruling clash with the organizational and logistical difficulties of individual prison facilities, which lack adequate spaces to allow the exercise of this right. This contribution will analyze three rulings by the surveillance judiciary that accepted the appeal of certain detainees, who were serving a sentence for a crime falling under Article 4-bis of the Penal Code, and which, due to the highlighted deficiencies, resulted in a limitation of their constitutionally.
Keywords:
Affectiveness – Right to sexuality – Prison – Detainees – Surveillance judiciary