Evoluzione storica e linee di tendenza della giurisprudenza di legittimità in tema di colpa medica

Giovanni Canzio e Paola Proto Pisani

Articolo

Si tratta del testo già pubblicato nella sezione “Saggi” della rivista “Corti supreme e salute” (fascicolo n. 1, gennaio-aprile 2019, 79 ss.).

SOMMARIO   Premessa: un quadro d’insieme del sistema — I. Gli itinerari della giurisprudenza di legittimità dagli anni ’70 del secolo scorso alla legge “Balduzzi”. — 1.1. L’atteggiamento di particolare favore per la classe medica fino alla fine degli anni ’70: la limitazione della responsabilità penale del medico alla colpa grave tramite l’applicazione dell’art. 2236 cod. civ. — 1.2. La natura aquiliana della responsabilità civile del medico “strutturato” vs. l’azione contrattuale di risarcimento nei confronti della struttura sanitaria e del medico libero professionista: conseguenze sull’onere della prova e sulla prescrizione del diritto al risarcimento. — 2. Il rafforzamento della responsabilità medica nell’ultimo ventennio del secolo scorso. — 2.1. L’inapplicabilità alla responsabilità penale del medico della limitazione prevista dall’art. 2236 cod. civ. — 2.2. La prova del nesso causale in materia penale. — 2.3. L’interpretazione restrittiva in ambito civilistico dell’art. 2236 cod. civ.: interventi di facile o difficile esecuzione. — 2.4. Il contrasto insorto nel 1988 sulla natura della responsabilità civile del medico dipendente di una struttura — 2.5. Il rischio da causa ignota del danno. — 3. L’inasprimento della responsabilità civile e l’alleggerimento della responsabilità penale del medico negli anni 1999-2012. — 3.1. Il riconoscimento della natura contrattuale della responsabilità del medico “strutturato” e l’inversione dell’onere della prova dell’adempimento e della sua esattezza a carico del debitore anche nell’azione di risarcimento danni da responsabilità contrattuale. — 3.2. L’alleggerimento della responsabilità penale del medico: il recupero di certezza del nesso causale ad opera delle Sezioni unite “Franzese”. — 3.3. Il nesso causale nella responsabilità civile e la regola del “più probabile che non”. — 3.4. Il rischio da causa ignota del danno nella giurisprudenza di legittimità del primo decennio del nuovo secolo. — II. La giurisprudenza di legittimità sulla responsabilità in ambito sanitario nel vigore della legge “Balduzzi” (2012-2017). — 4.1. La distinzione tra colpa lieve e colpa grave nella responsabilità penale dell’esercente la professione sanitaria e la prospettiva di alleggerimento della responsabilità civile. — 4.2. Profili di costituzionalità dell’art. 3, comma 1, d.l. n. 158 del 2012. — 4.3. Contenuto, funzione e rilevanza delle linee guida. — 4.4. Ambito e limiti di applicazione delle linee guida. — 4.5. La nozione di colpa “non lieve”. — 4.6. Il contrasto giurisprudenziale sull’applicabilità della limitazione di responsabilità alla sola imperizia o anche alla negligenza e all’imprudenza. — 4.7. La natura della responsabilità civile del medico e il riparto degli oneri probatori nell’azione di risarcimento del danno. — III. La giurisprudenza di legittimità sotto il vigore della legge n. 24 del 2017 “Gelli-Bianco”. — 5.1. L’introduzione di misure di risk management e di strumenti di rafforzamento del sistema di assicurazione obbligatoria. — 5.2. Il sistema pubblicistico di accreditamento delle linee guida. — 5.3. Il contenimento dell’area della responsabilità penale: il contrasto sull’interpretazione dell’art. 590-sexies cod. pen. e l’intervento delle Sezioni unite (sentenza “Mariotti”). — 5.4. Il contrasto della medicina difensiva mediante l’alleggerimento della responsabilità civile del medico “strutturato”. — 5.5. I più recenti approdi della giurisprudenza civile di legittimità civile in tema di riparto degli oneri probatori nell’azione di risarcimento danni per responsabilità medica. — 5.6. Linee di tendenza e prospettive: il ridimensionamento della responsabilità del medico attraverso il rafforzamento del sistema di risk management e di assicurazione obbligatoria.